CONDOTTA OPPOSITIVA DELLA MADRE GRAVEMENTE LESIVA DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA BIGENITORIALITÀ (copia)
Descrizione
Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ribadisce ulteriormente quanto già affermato nelle più recenti pronunce giurisprudenziali (ex plurimis, Cass., 25 luglio 2018, n. 19780, Cass., 24 gennaio 2020, n. 1668), ossia che il provvedimento con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, ha attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus; sicché tale provvedimento non può ritenersi revocabile o modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e non per la mera rivalutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. La Corte, in primo luogo, ha ribadito il principio secondo cui va affermata come regola generale in punto di separazione la c.d. “bigenitorialità”, intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi. In particolare, nel caso di specie, la S.C. ha rilevato come il Giudice di II° grado, in fase decisoria, non ha valutato adeguatamente alcuni elementi importanti del giudizio, atteso che i Giudici di merito, per un verso, hanno omesso del tutto di prendere in esame quale fatto decisivo della controversia la condotta "oppositiva" della madre - risultante dai fatti documentali introdotti nel giudizio dal padre del minore; per altro, hanno omesso di fornire adeguata motivazione sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio, mancando di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e affettivo del figlio minore da parte dell'altro genitore; e ciò pur potendo il giudice di merito, a tal fine, utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, ivi compreso l'ascolto del minore, e anche le presunzioni.
Specifiche
Data:
26 Gennaio 2021
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