IMPUGNAZIONI CIVILI – RINUNCIA AL RICORSO SOTTOSCRITTO DAL SOLO DIFENSORE – MANCANZA DI MANDATO SPECIALE A TALE EFFETTO – CONSEGUENZE
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 30640/2024), la Suprema Corte ha ribadito che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza che questi risulti munito di mandato speciale a rinunciare, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Specifiche
Data:
4 Marzo 2025
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