LOCAZIONE - DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEL DANNO CHIESTO DAL LOCATORE - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 11801/2025), la Suprema Corte ha ribadito che in tema di risarcimento del danno per l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, qualora il locatore abbia provato l’avvenuto deterioramento della cosa locata, l’onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al conduttore, sia per la regola generale che ripartisce l’onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all’art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.
Specifiche
Data:
22 Luglio 2025
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