MANCANZA DI PRESA IN CARICO DI UN MOTIVO DI GRAVAME IN GRADO D’APPELLO – CENSURABILITÀ NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

Descrizione

    Nella sentenza in commento (n. 2103/2025), la Suprema Corte penale ha ribadito che, in sede di legittimità, è censurabile la decisione in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronuncia reiettiva dell’impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand’anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza.

Specifiche

    Data: 18 Febbraio 2025
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