PREVIDENZA – INDENNITÀ NASPI E ASSEGNO DI INVALIDITÀ – FACOLTÀ DI OPZIONE – INESISTENZA DI TERMINI PER EFFETTUARE LA SCELTA
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 4724/2025), la Suprema Corte ha stabilito che la maturazione dei requisiti per l’indennità NASpI successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità fa sorgere in capo all’assicurato il diritto di optare per uno dei due trattamenti, esercitando una scelta per la quale, tuttavia, non è previsto un termine, non essendo espressamente contemplato dalla legge, né desumibile dal richiamo alla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni (da escludersi in mancanza dell’originario concorso delle due prestazioni).
Specifiche
Data:
1 Aprile 2025
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