SICUREZZA SUL LAVORO – LAVORI IN QUOTA – PRIORITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVE RISPETTO A QUELLE INDIVIDUALI.
Descrizione
Nella sentenza in commento (n. 23661/2024), la Suprema Corte penale ha stabilito che, in tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 111, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l’omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l’infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
Specifiche
Data:
16 Luglio 2024
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