TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO – ADEMPIMENTO EX ART. 6 L. N. 470/1988 – NECESSITÀ DELLA DOPPIA DICHIARAZIONE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA PRIMA DEL TRASFERIMENTO E PRESSO QUELLO DI NUOVA RESIDENZA.

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 29865/2024), la Suprema Corte ha ribadito che, anche in caso di trasferimento di soggetto all’estero, ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall’art. 6 l. n. 470/1988 per l’iscrizione all’AIRE in data precedente alla notifica stessa, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l’opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta sia al Comune di residenza precedente (con indicazione del luogo di nuova residenza) sia a quello di nuova residenza.

Specifiche

    Data: 22 Gennaio 2025
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