Condominio: Dalla Riforma alla Mediazione

Condominio: Dalla Riforma alla Mediazione

Enacting Jobs Act

Il D.L. n. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”, convertito con modificazioni nella L. n. 98/2013, ha reintrodotto l’obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 (diritti reali, successioni, locazioni, contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.), ivi comprese quelle condominiali.Per le controversie in materia di condominio l’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 prevede l’obbligatorietà della procedura di mediazione.Il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità della domanda (e non di proponibilità). Per sanare il mancato esperimento della procedura obbligatoria si può fissare un rinvio dal Giudice proprio al fine di consentire l’inizio e la conclusione del procedimento di mediazione.Per le cause riguardanti la modalità d’uso dei servizi di condominio è competente il Giudice di pace (art. 7 c.p.c.). Per le impugnazioni di delibere condominiali è competente il Tribunale in forma collegiale (art. 50-bis c.p.c.).Il procedimento di mediazione è proposto innanzi all’organismo di mediazione scelto dalle parti (art. 3 D.Lgs. 28/2010).Il compendio 'Condominio: dalla riforma alla mediazione' accenna il procedimento di mediazione obbligatoria e rimanda a tutti i punti principali della nuova riforma.

Specifiche

Richiamami

Lun-Ven
9.30-18.30