IL REATO DI DISTURBO DEL RIPOSO O DELLE OCCUPAZIONI DELLE PERSONE DEVE RITENERSI INTEGRATO ANCHE QUANDO LE “VITTIME” INFASTIDITE DALLA MUSICA DI UNA FESTA CHE SI PROTRAE FINO AL MATTINO SIANO FUORI CASA E, DUNQUE, NON PER FORZA ALL’INTERNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE

La vicenda processuale oggetto di odierna disamina può così sintetizzarsi. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Lucca il 25 maggio 2018, con riferimento alle pena inflitta nei confronti di M.G., ritenuta responsabile dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, ha sostituito la pena detentiva di un mese e venti giorni di arresto con la corrispondente pena pecuniaria di 12.500 € di ammenda, da aggiungersi a quella, di 210 € di ammenda, già determinata in primo grado. Invero, la Corte di Appello fiorentina rilevava come la donna avesse organizzato una festa aperta al pubblico - e non, dunque, riservata ai clienti dell'hotel - senza la preventiva autorizzazione della forza pubblica. Il Giudice di II grado rilevava inoltre come il suddetto intrattenimento si fosse svolto in spiaggia, di tal che la stessa organizzatrice non era certamente esonerata dal predisporre l'adozione di misure finalizzate a tutelare l'integrità dei partecipanti, così come l’osservanza della normativa antiincendio.

Data: 26 Maggio 2022
L’“ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA” È LA CONDOTTA VIETATA DALL’ART. 37 DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE E PUÒ CONCRETIZZARSI NELLA CONDOTTA DELL’AVVOCATO CHE SI RENDA DISPONIBILE A SOTTOSCRIVERE UNA NOMINA PER AUTENTICA, SENZA AVERE ALCUNA EFFETTIVA CERTEZZA DELL’AUTOGRAFIA DEL SOTTOSCRITTORE, BENSÌ UNICAMENTE FACENDO FEDE AL MODULO DI NOMINA PER DEPOSITARE UNA DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, COME SOTTOSCRITTO ED INVIATO ALLO STESSO

La vicenda oggetto di odierna disamina trae principio dall’esposto presentato innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, a seguito del quale era stato instaurato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato G.M. per le seguenti violazioni del codice deontologico: violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9), violazione di accaparramento di clientela (art. 37), utilizzo di mandati professionali senza verifica dell'identità del mandante (art. 23). All'esito della fase istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, aveva configurato una responsabilità dell’avvocato per la violazione dell'art. 37, irrogando, all’uopo, la sanzione dell'avvertimento. Successivamente, l'avvocato impugnava la suddetta pronuncia ma, con sentenza del 5 maggio 2021 il Consiglio Nazionale Forense rigettava il ricorso. Invero, il CNF stigmatizzava la circostanza per la quale dal sito web del "Comitato 26 Gennaio", costituitosi nel Comune di V., era scaricabile il modulo di nomina a difensore per la denuncia all'autorità giudiziaria da sottoscrivere ed inviare all'avv. G., il quale, con la consapevolezza di tale modalità di assunzione dell'incarico, si era reso evidentemente disponibile a sottoscrivere la nomina per autentica senza avere alcuna evidenza della autografia del sottoscrittore.

Data: 17 Maggio 2022
LE APPARECCHIATURE DI MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ, PER RISULTARE IDONEE, DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE A PERIODICHE VERIFICHE E TARATURE, E L’EFFETTUAZIONE DI TALI CONTROLLI DEVE ESSERE ATTESTATA CON APPOSITE CERTIFICAZIONI

La recentissima ordinanza della Corte di legittimità oggetto di commento trae origine dalla vicenda che ha visto coinvolti un Comune piemontese ed un automobilista, il quale impugnava il provvedimento ammnistrativo emesso dal Giudice di Pace a seguito del verbale di violazione al Codice della strada, sottoscritto dagli agenti accertatori, per eccesso di velocità, rilevato con apparecchiatura automatica di tipo autovelox. Il gravame, introitato dal ricorrente, si fondava sulla considerazione per cui la multa fosse illegittima poiché fondata su rilevamento effettuato da autovelox approvato ma non omologato. Il giudice di pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale. Di contro, il Tribunale di Alessandria - interpellato in secondo grado su ricorso dell'amministrazione – rilevava come, seppur solo approvato e non omologato, l'autovelox fosse da considerare idoneo a fornire un rilevamento valido, poiché utilizzato in presenza degli organi di polizia, affermando, all’uopo, la fondatezza della domanda avanzata dal Comune.

Data: 10 Maggio 2022
TRIBUNALE DI MANTOVA 16 MARZO 2022: SOVRAINDEBITAMENTO - LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA DOMANDA DI ESDEBITAZIONE PROMOSSA A NORMA DELL’ART. 14-TERDECIES L. N. 3/2012

Massima: Poiché l’esdebitazione richiesta ai sensi dell’art. 14-terdecies della legge n. 3/2012 costituisce la fase finale (sia pure eventuale) della procedura di liquidazione del patrimonio alla quale è inscindibilmente connessa, la domanda di ammissione al beneficio va proposta al Giudice che aveva disposto l’apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio. [Nel caso di specie il ricorrente dopo avere ottenuto l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio da parte del Tribunale di Brescia aveva presentato la domanda di esdebitazione avanti al Tribunale di Mantova, nel cui distretto è fissata la sua attuale residenza].

Data: 3 Maggio 2022
DONAZIONE INDIRETTA – SPIRITO DI LIBERALITÀ DEL “DONANTE INDIRETTO” QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DONAZIONE – PROVA GRAVANTE SUL SOGGETTO CHE NE AFFERMA L’ESISTENZA

Con l’ordinanza n. 4014/2022, la Corte si pronuncia in materia di donazione indiretta. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza del secondo grado di giudizio che, confermando la decisone presa dal Giudice di prime cure, riteneva che gli immobili di causa non ricadessero nel regime di comunione legale tra due ex coniugi, poiché oggetto di donazione indiretta da parte del genitore di uno dei due coniugi. Si ricorda a noi stessi come la donazione indiretta sia un atto di liberalità che realizza gli effetti propri della donazione, ma non necessita di una forma specifica e l’arricchimento del patrimonio altrui avviene in maniera velata e non diretta. Dunque, mancando la forma dell’atto pubblico, va sempre provato l’animus donandi del “donante indiretto” e tale prova ricade, solo ed esclusivamente, sul soggetto che afferma l’esistenza della donazione. Ritornando al caso di specie, la ricorrente contestava la mancata prova dello spirito di liberalità necessario ai fini della configurazione di una donazione indiretta. L’ex marito, nonostante la precisa contestazione della moglie, non aveva provato in alcun modo di essere stato autorizzato dal padre ad emettere gli assegni versati per l’acquisto degli immobili de quo.

Data: 26 Aprile 2022
ESPORRE IL CROCIFISSO IN AULA NON DETERMINA UN ATTO DISCRIMINATORIO CONTRO IL DOCENTE DISSENZIENTE: SPETTA IN OGNI CASO ALLA SCUOLA TROVARE UN RAGIONEVOLE ACCOMODAMENTO SU EVENTUALI POSIZIONI DIFFORMI

La vicenda concerne un evento che trae origine nel lontano 2009, allorquando un insegnante, prima di iniziare la lezione, rimuoveva il crocifisso dall’aula, nonostante la maggioranza degli studenti si fosse espressa in senso favorevole alla presenza in aula del crocifisso, sulla scorta dell’assunto per il quale la presenza del medesimo violasse il principio di laicità dello Stato, nonché la libertà di coscienza e d'insegnamento in materia religiosa. Il docente veniva sospeso ed a seguito del conseguente ricorso la questione veniva portata all’attenzione della Corte d'Appello di Perugia, la quale respingeva il ricorso dell'insegnante, rappresentando come l'esposizione del crocifisso non è lesiva di diritti inviolabili della persona né è, di per sé sola, fonte di discriminazione tra individui di fede cristiana e soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose. La controversia approdava al Palazzaccio, ove i giudici della sezione lavoro rimettevano la risoluzione del quesito alle Sezioni Unite, evidenziando l’assoluta rilevanza delle tematiche sollevate dall'insegnante nel suo ricorso, stante la circostanza per la quale i diritti enucleati richiedessero un doveroso bilanciamento tra la libertà di insegnamento (intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente), ed il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni che, a maggioranza, avevano espresso la volontà che il crocifisso restasse affisso in aula.

Data: 19 Aprile 2022
IL SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E QUELLO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA ALLA PERSONA POSTO IN ESSERE IN CONCORSO CON IL SEQUESTRO DI PERSONA NON SI DISTINGUONO PER L'INTENSITÀ DELLA VIOLENZA O DELLA MINACCIA CHE CONNOTA LA CONDOTTA, BENSÌ PER IL FINE PERSEGUITO DALL'AGENTE

La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla denuncia sporta a seguito della privazione da parte delle persone offese della libertà di locomozione, essendosi trovate le stesse rinchiuse all’interno di uno spazio recintato di un camping, dal quale erano impossibilitate ad uscire per un tempo apprezzabile a fronte della richiesta da parte dei gestori del camping per un residuo credito asseritamente vantato nei loro confronti. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in primo luogo che il fine di esercitare un preteso diritto non esclude il delitto di sequestro di persona, sempre che ne ricorrano i presupposti, ma può determinare un concorso dello stesso delitto con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che tra la norma di cui all’art. 393 c.p. e quella di cui all’art. 605 c.p. non esiste un rapporto di specialità. La privazione della libertà personale, infatti, con riferimento specifico alla libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Data: 12 Aprile 2022
INFORTUNISTICA STRADALE – VEICOLO NON ASSICURATO COINVOLTO NEL SINISTRO MA SENZA COLPA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI

Con la sentenza n. 1179/2022, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di infortunistica stradale. Nel caso che ci occupa, il conducente di un motociclo - privo di copertura assicurativa - e il terzo trasportato avevano formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi tra il suddetto mezzo e una vettura, con responsabilità addebitabile unicamente al conducente di quest’ultima. Il giudice adito rigettava la domanda attorea, decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio, atteso che riteneva quale condizione indefettibile per l’attivazione della procedura risarcitoria la copertura assicurativa del mezzo sul quale il danneggiato circolava. Tale decisione appare manifestamente irrazionale in quanto non aderente alla ratio della normativa in materia che si fonda in primis sulla tutela del danneggiato. Più nel dettaglio, esaminando sia l’art. 122 (obbligo di assicurazione dei veicoli a motore) che l’art. 144 (azione diretta del danneggiato) del Codice delle Assicurazioni (C.d.A.), - su cui si fonda la decisione del secondo grado di giudizio -, la Corte ne mette subito in evidenza la diversità dell’ambito di azione. Difatti, nel qual caso il legislatore avesse avuto intenzione di inibire al danneggiato l’esercizio dell’azione risarcitoria per mancanza di assicurazione sul veicolo sul quale circolava al momento del sinistro, avrebbe dovuto inserire espressamente tale sanzione nella relativa norma, stante l’importanza dell’interesse tutelato. Ed ancora, - dall’analisi della normativa della R.C.A., di quella unionale, nonché di quella costituzionale -, è evidente come, in caso di sinistro, si persegua, sempre e comunque, la massima tutela del danneggiato/vittima.

Data: 5 Aprile 2022
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - CONFORMITÀ AL MODELLO DEL PROCESSO CIVILE - CORRISPONDENZA TRA “IL CHIESTO” E “IL PRONUNCIATO” E DIVIETO DI PRONUNCIA D’UFFICIO SU ECCEZIONI ESCLUSIVAMENTE RIMESSE A INIZIATIVA DI PARTE

Nel caso che ci occupa, l’ente Città Metropolitana, già Provincia, proponeva ricorso avverso la pronuncia della Corte d’Appello che - in conformità a quanto statuito nel giudizio di prime cure di opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dalla Provincia - aveva rigettato l’appello spiegato dall’ente e confermato la sentenza impugnata di annullamento dell’ordinanza provinciale per tardività della notifica. Più nel dettaglio, l’ente contestava l’eccezione di “ultrapetizione” atteso che, in primo grado, il Tribunale aveva dichiarato d’ufficio - e non su istanza dell’opponente - la tardività della notifica dell’ordinanza di accertamento. La Suprema Corte - difformemente da quanto sostenuto dalla Corte d’Appello -, precisa che, anche per il giudizio di opposizione, essendo strutturato sul modello del processo civile, vige il principio di corrispondenza tra “il chiesto” ed “il pronunciato”, nonché il divieto di pronunciare d’ufficio su eccezioni rimesse all’iniziativa di parte. In materia di opposizione a verbale di accertamento, la tardività della notifica della contestazione cui, a norma dell’art. 14 della l. n. 689/1981, consegue l’estinzione dell’obbligazione, deve essere configurata quale eccezione in senso stretto e, come tale, non rilevabile d’ufficio. A tal proposito, si ricorda a noi stessi come, pur vigendo nel nostro ordinamento la regola generale della rilevabilità di ufficio delle eccezioni - intese quali fatti autonomamente idonei a modificare, impedire e/o estinguere gli effetti del rapporto giuridico sotteso -, vi sono, tuttavia, le c.d. eccezioni in senso stretto, rilevabili solo su impulso di parte, cui viene attribuita la facoltà, mediante la proposizione dell’eccezione, di far venire meno un diritto della parte avversa.

Data: 5 Aprile 2022
L'OMESSA MENZIONE NELL'ATTO DI PRECETTO DELLA DICHIARAZIONE DI ESECUTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO MONITORIO, COSÌ COME DALL'APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA, COMPORTANO LA NULLITÀ DEL PRECETTO STESSO

La questione da cui prende avvio il contenzioso - che ha condotto alla pronuncia della Suprema Corte oggetto di disamina - è l’opposizione agli atti esecutivi proposta a fronte della notifica di un atto di precetto succedaneo a decreto ingiuntivo. In particolare, l’opponente ha dedotto la violazione dell'art. 645 c.p.c., comma 2, richiedendo la censura del provvedimento del Giudice di prime cure che aveva dichiarato valido l'atto di precetto che non menzionava il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto stesso e che era sprovvisto di formula esecutiva. In primo grado il Tribunale, valutati gli atti, riteneva che il precetto opposto contenesse tutti gli elementi necessari per la sua validità e, pertanto, rigettava l’opposizione, di tal ché veniva proposto ricorso per Cassazione.

Data: 29 Marzo 2022
COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IL MANCATO ASCOLTO DEL MINORE INFRA-DODICENNE IN RELAZIONE AL GENITORE COL QUALE PREFERISCE STARE

La pronuncia oggetto di disamina viene emessa in seguito al ricorso presentato innanzi alla Corte di legittimità dalla signora V.C., la quale sollevava ben quattro motivi di gravame avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano, la quale aveva affidato all’ex marito le di loro figlie, collocando le medesime presso l’abitazione dei nonni. Nella sintesi processuale riportata nell’impugnata sentenza, si legge come la donna, nelle more del giudizio di primo grado, si sarebbe allontanata con le figlie, trasferendosi con le stesse in Sierra Leone, senza la preventiva autorizzazione del padre, e non ottemperando ad ogni ordine dell’Autorità Giudiziaria di riportare le figlie in Italia.

Data: 22 Marzo 2022
L'AVVOCATO, IN SEDE PENALE, NON HA DIRITTO ALL'AUTODIFESA, NON ESSENDOVI UNA NORMA CHE LO LEGITTIMA E CHE DISPONE IN TAL SENSO

La vicenda vede soccombere in primo grado e in appello l’avvocato – protagonista della vicenda de qua – volto ad ottenere la dichiarazione del suo diritto di difendersi da solo nel processo penale a suo carico. All’esito del rigetto delle proprie domande da parte della Corte d’appello cagliaritana, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sulla scorta di tre diversi motivi. Con il primo, sostanzialmente, il legale ha rappresentato come fossero stati disattesi i principi di autodifesa enunciati dalla CEDU. Per l’effetto, la S.C. ha constatato l’infondatezza di tale motivo, rimarcando l’assunto per il quale all'imputato,, che sia anche avvocato non è consentito difendersi da solo, esercitando in tal modo l'autodifesa, perché non c'è una norma di legge che lo preveda; né, tantomeno, la mancanza di una simile previsione contrasta con quanto previsto dall’art.6, par. 3, lett. c), della CEDU, atteso che il diritto di autodifesa dalla stessa previsto non è assoluto, potendo ogni Stato statuire in autonomia in tal senso. La seconda doglianza ha riguardato, invece, l'omessa pronuncia dei Giudici di primo e secondo grado circa la questione di costituzionalità delle disposizioni codicistiche che precludono all'imputato la difesa personale. All’uopo, gli Ermellini hanno sancito il principio per cui l'omesso esame di una questione di legittimità non possa costituire oggetto d'istanza autonoma in relazione alla quale, mancando l'esame della stessa, si possa lamentare un vizio di omessa pronuncia.

Data: 22 Marzo 2022
NON SUSSISTE IL DANNO DA LAVORO USURANTE SE IL LAVORO DOMENICALE È LEGITTIMATO, ATTESO CHE IL RISARCIMENTO SPETTA SOLO SE NON CI SONO RAGIONI CHE LEGITTIMANO IL DATORE DI LAVORO

La questione approdata al Palazzaccio prende spunto dalla controversia avviata da due lavoratori, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, che avevano fatto ricorso al Giudice eccependo il mancato godimento del riposo spettante dopo sei giorni di lavoro, all’uopo reclamando il conseguente risarcimento del danno per usura psicofisica. Sta di fatto che sia il Giudice di prime cure che la Corte di Appello di Napoli avevano respinto le doglianze dei due ricorrenti. Di tal che i due vigili ricorrevano in Cassazione lamentando, per un verso, la violazione del CCNL e dell'art. 2109 c.c., evidenziando come la Corte non avesse colto la ratio della domanda, ossia il risarcimento per l'usura lavorativa conseguente a sei giorni consecutivi di lavoro; per altro, sussumendo come il danno da stress dovesse ritenersi presunto in presenza del mancato godimento del riposo. La Corte di Legittimità ha rigettato il ricorso e ha ritenuto infondati i motivi anzidetti.

Data: 15 Marzo 2022
INDENNITÀ DI MOBILITÀ LUNGA - CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Con l’ordinanza n. 453/2022 la Corte si è pronunciata - ancora una volta - in materia di prescrizione, con riferimento alla contribuzione figurativa. Nel caso che ci occupa, l’INPS proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva dichiarato non dovuti dalla parte appellata i contributi figurativi relativi al collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori. Si ricorda a noi stessi come i contributi figurativi siano indennità che vengono accreditate senza onere a carico del lavoratore, riferite a periodi tassativamente indicati dalla legge, durante i quali, pur essendosi verificata una riduzione e/o interruzione dell’attività lavorativa (come nel caso di mobilità), la copertura contributiva continua comunque ad essere garantita. Ebbene, - uniformandosi all’orientamento ormai consolidato e non avendo il ricorrente addotto alcuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere tale orientamento - la Corte conferma quanto sancito precedentemente dapprima con la pronuncia n. 28605/2018 e successivamente con la pronuncia n. 399/2020, ovvero che: “il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al temine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b), della l. n. 335 del 1995”.

Data: 8 Marzo 2022
CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATO – ASSOGGETTAMENTO AL RITO EX ART. 14, D.LGS. N. 150/2011 ANCHE IN CASO DI CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAL CLIENTE IN MERITO ALL’ESISTENZA DEL RAPPORTO E/O ALL’AN DEBEATUR

Nel caso che ci occupa, un avvocato, - a mezzo ricorso ex art. 702-bis c.p.c. -, richiedeva la corresponsione dei propri compensi professionali a seguito dell’attività prestata in giudizio in favore dell’ente comunale. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e il Comune, parte soccombente, proponeva ricorso per cassazione sulle base di due motivi, cui l’avvocato resisteva con controricorso. Più dettagliatamente, l’ente ricorrente lamentava l’inapplicabilità al caso di specie della procedura prevista dall’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, - avendo contestato la propria titolarità nel rapporto obbligatorio -, nonché la violazione della normativa in materia di interpretazione dei contratti. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze infondate. In maniera più esplicativa, la Corte precisa che le controversie ex art. 28 della legge n. 794/1942, vertenti sulla liquidazione degli onorari dell’avvocato, restano assoggettate al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche qualora il cliente abbia sollevato semplici contestazioni sull’esistenza del rapporto e/o sull’an debeatur, senza ampliarne l’oggetto, come nella fattispecie in esame in cui la controparte si era limitata a negare la titolarità passiva del rapporto oggetto di causa.

Data: 1 Marzo 2022
LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE È SUBORDINATA ALLA PROVA DELLA SOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI CHE VANNO A MODIFICARE L’ASSETTO PATRIMONIALE DEL CONIUGE BENEFICIARIO

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte si occupa della vexata quaestio della possibilità di modifica dell’assegno divorzile nel caso in cui sopraggiungano circostanze nuove dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma di riferimento è l’art. 9 della L. n. 898/70 secondo cui qualora sopravvengano giustificati motivi la parte interessata può richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondere. Il principale problema che si pone alla parte istante, tuttavia, è quello relativo all’onere della prova dei c.d. “fatti nuovi”. All’uopo la Suprema Corte ha rimarcato il principio per cui l’onere di provare il fondamento della domanda di revisione spetta inevitabilmente alla parte istante, fermo restando il diritto dell’altro coniuge all’eccezione e alla prova contraria circa la non sopravvenienza di fatti nuovi ovvero la loro inidoneità a ridisegnare l’assetto economico stabilito al momento del divorzio.

Data: 15 Febbraio 2022
IN SEGUITO ALLA SENTENZA DI DIVORZIO È POSSIBILE MANTENERE IL COGNOME DEL MARITO SOLO IN CASI ECCEZIONALI IN CUI SIA RAVVISATO UN INTERESSE MERITEVOLE DI TUTELA

Nella pronuncia oggetto di esame la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa alla possibilità della moglie divorziata di mantenere il cognome del coniuge alla luce di quanto previsto dal combinato disposto degli arrt. 5, co. 3, L. n. 898/1970 e 143 bis c.c. In particolare la ricorrente nel caso di specie denunciava al Supremo Collegio la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L. n. 898/70, atteso che secondo detta norma il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia il divorzio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela. Di contro, secondo parte ricorrente, il Giudice di II° grado non avrebbe tenuto conto dell’interesse alla conservazione del cognome, divenuto parte integrante della sua identità personale e della sua vita sociale in quanto da oltre 25 anni era nota alla città dove vive solo con il cognome dell’ex marito. La Suprema Corte ha preliminarmente osservato come la regola generale è quella contenuta appunto nel richiamato art. 5, L. 898/70, ma la cui applicabilità è ancorata alla valutazione dell’esistenza di un interesse meritevole di tutela.

Data: 8 Febbraio 2022
MEDIAZIONE DELEGATA: CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ PER L’INSTAURIZIONE DELLA MEDIAZIONE E NATURA DEL TERMINE FISSATO CON IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

Con la sentenza n. 40035 del 14.12.2021, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla sussistenza della condizione di procedibilità nell’ipotesi della mediazione disposta dal giudice nel corso del giudizio (art. 5, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 28/2010). La tematica è di particolare rilievo considerato che, in merito alla natura del termine fissato dal giudice per l’avvio della mediazione, vi sono orientamenti contrastanti in giurisprudenza e in dottrina. Nel caso che ci occupa - giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo per dedotta infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta - il giudice di prime cure disponeva la mediazione delegata, assegnando alla parte onerata il termine di giorni 15 dal deposito dell’elaborato del CTU per l’avvio della stessa. L’opponente - dopo la scadenza del predetto termine, ma prima dell’udienza all’uopo fissata - esperiva la procedura di mediazione che, tuttavia, si concludeva con esito negativo. Atteso che la mediazione era stata avviata oltre il termine dal giudice fissato, il Tribunale dichiarava la domanda improcedibile e confermava la validità del decreto opposto. Tale decisione veniva, altresì, confermata dalla Corte d’Appello che, investita della questione, rigettava il gravame proposto dalla opponete.

Data: 1 Febbraio 2022
IL MANDATO DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DECADE EX LEGE ALLA SCADENZA DEL TERMINE ANNUALE, CON LA CONSEGUENZA CHE NON SI PUÒ REVOCARE GIUDIZIALMENTE UN AMMINISTRATORE NON PIÙ IN CARICA, MA SI PUÒ AGIRE SOLO PER LA NOMINA GIUDIZIALE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE

Il caso oggetto della ordinanza in commento, resa dalla Corte di Appello di Lecce, riguarda il regime di prorogatio degli amministratori di condominio e, più nello specifico, i meccanismi che devono essere rispettati per la nomina del sostituto. In particolare, nel caso di specie alcuni condomini avevano richiesto con ricorso al Tribunale di Brindisi la revoca dell’amministratore condominiale e la nomina di un suo sostituto. All’uopo i condomini avevano sostenuto che da circa due anni l’amministratore non provvedeva a convocare l’assemblea condominiale e, che il suo mandato era scaduto senza che questi avesse provveduto a convocare l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. L’Amministratore stesso – a cui i condomini contestavano altresì il mancato resoconto della gestione nonché l’assenza di qualsiasi attività utile al condominio ed anzi la configurabilità di azioni contrarie agli interessi dei condomini – si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità. Il Tribunale di primo grado, dopo accertato la gravità delle condotte denunciate, accoglieva la richiesta di revoca dell’amministratore, dichiarando però inammissibile la nomina del nuovo amministratore senza avere prima “scontato” il passaggio assembleare. Di qui il reclamo proposto dall’amministratore.

Data: 25 Gennaio 2022
PROCURA RILASCIATA EX ART. 83 C.P.C. – ESTENSIONE DELLA DATA DELL’ATTO DI IMPUGNAZIONE ALLA PROCURA IVI INCORPORATA E IRRILEVANZA DELLA MANCATA RIPRODUZIONE O SEGNALAZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto, con la sentenza n. 35466 del 19.11.2021, hanno sancito che: “L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83, c. 3, c.p.c. nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Conseguentemente, non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale”. Nella fattispecie, la Seconda Sezione Civile, in relazione alla eccepita questione preliminare di inammissibilità del ricorso per mancanza della trascrizione della procura speciale nella copia notificata ai controricorrenti, disponeva la trasmissione degli atti per la pronuncia della Corte a sezioni unite. La Suprema Corte, - partendo dal presupposto che la normativa in materia di ammissibilità del ricorso (artt. 365, 366 e 369 c.p.c.) si limita a regolare il contenuto dell’atto originale, nulla disponendo in ordine al contenuto della copia notificata del ricorso, considerando le precedenti pronunce della medesima Corte e sulla base del principio di incorporazione del mandato nell’atto stricto sensu processuale, logicamente posteriore alla pronuncia impugnata e anteriore alla propria notifica, i cui effetti si estendono, altresì, al profilo temporale della procura stessa, facendo sì che la data di emissione dell’atto processuale investa e quindi cronologicamente identifichi la data del mandato ivi contenuto in calce e/o a margine -, ha rigettato la suddetta eccezione di inammissibilità.

Data: 18 Gennaio 2022
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