IL GIUDICE DEVE QUANTIFICARE L'ASSEGNO RAPPORTANDOLO NON AL PREGRESSO TENORE DI VITA FAMILIARE, MA IN MISURA ADEGUATA INNANZITUTTO A GARANTIRE, IN FUNZIONE ASSISTENZIALE, L'INDIPENDENZA O AUTOSUFFIENZA ECONOMICA DELL'EX CONIUGE

Nella ordinanza in esame la Suprema Corte si è occupata ancora una volta dei criteri a cui fare ricorso per la determinazione dell’assegno divorzile. Più nello specifico, i Giudici di legittimità si sono occupati di una censura di cui è stato oggetto una pronuncia della Corte di Appello di Venezia, ritenuta responsabile della mancata comparazione delle condizioni economiche dei coniugi, nonché della non corretta qualificazione e differenziazione tra le nozioni di patrimonio e di reddito. La censura ha riguardato anche la mancata applicazione da parte della Corte territoriale dei più recenti principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con riferimento ai criteri da adottare per il riconoscimento e determinazione dell’assegno divorziale. In particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che detto riconoscimento deve avvenire facendo ricorso ad un criterio di normalità, che tenga conto della concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive.

Data: 11 Gennaio 2022
CIRCOLAZIONE STRADALE – OBBLIGO DI PRESEGNALAZIONE ANCHE PER I SISTEMI DI RILEVAMENTO “DINAMICO” O “AD INSEGUIMENTO”, C.D. “SCOUT SPEED”

Con l’ordinanza n. 29595 del 22/10/2021 la Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità prescritto dall’art. 142, c. 6-bis del Codice della Strada, ha carattere generale e, pertanto, va riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale ivi compresi i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica e/o ad inseguimento. Nella fattispecie in esame, la Corte – confermando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, dapprima dal Giudice di Pace di Belluno e, successivamente, dal Tribunale di Belluno – non ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura addotta dal Comune di Feltre a fondamento dello spiegato ricorso circa la violazione o falsa applicazione dell’art. 142, c. 6-bis, C.d.S. in relazione alle previsioni del decreto ministeriale del 15/8/2007, il cui art. 3 prevedeva l’esonero dell’obbligo di presegnalazione per i dispositivi di rilevamento “dinamico” o “ad inseguimento”. A tal proposito, la Suprema Corte evidenzia come il disposto dell’art. 142, c. 6-bis, C.d.S., rimetta al decreto ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego dei dispositivi di segnalazione, senza contemplare alcuna possibilità di deroga alla previsione generale. Ciò posto e secondo il principio della gerarchia delle fonti, anche nell’eventualità di un contrasto fra le previsioni di legge e quelle dei decreti ministeriali, essendo la legge ordinaria dello Stato una fonte di rango superiore, non potrebbe essere derogata da una di rango inferiore, quale quella emanata con decreto ministeriale, che, pertanto, dovrà essere disapplicata dal Giudice.

Data: 21 Dicembre 2021
L'INSTAURAZIONE DA PARTE DELL'EX CONIUGE DI UNA STABILE CONVIVENZA DI FATTO, GIUDIZIALMENTE ACCERTATA, INCIDE SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO DI DIVORZIO O ALLA SUA REVISIONE NONCHÉ SULLA QUANTIFICAZIONE DEL SUO AMMONTARE, IN VIRTÙ DEL PROGETTO DI VITA INTRAPRESO CON IL TERZO E DEI RECIPROCI DOVERI DI ASSISTENZA MORALE E MATERIALE CHE NE DERIVANO, MA NON DETERMINA, NECESSARIAMENTE, LA PERDITA AUTOMATICA ED INTEGRALE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO

La questione al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha preso spunto da un procedimento divorzile nel corso del quale il Tribunale affidava i figli minori alla madre e stabiliva l’obbligo dell’ex marito di corrispondere un assegno divorzile pari a 850 euro mensili. L’uomo impugnava la decisione e, in sede di gravame, veniva escluso l’obbligo di corrispondere l’assegno mensile stante la stabile convivenza intrapresa dalla donna che aveva avuto una figlia dal nuovo compagno. La Corte d’Appello aveva negato alla donna il diritto all’assegno divorzile uniformandosi al principio espresso dalla più recente giurisprudenza, secondo cui l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato rescinde ogni rapporto con la fase matrimoniale precedente e fa venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno. La ex moglie contestava tale ricostruzione e ricorreva in Cassazione. Con riferimento al diritto di mantenere l’assegno divorzile nel caso dell’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario della prestazione, si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali. Per questa ragione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali sono state chiamate a chiarire la questione se la convivenza di fatto, stabile e duratura, tra una persona divorziata e un terzo faccia perdere, in via automatica, il diritto all’assegno divorzile, prescindendo dalle finalità perseguite dalla prestazione ovvero se siano praticabili altre scelte interpretative fondate sul contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e basate sulla funzione compensativa dell’assegno.

Data: 1 Dicembre 2021
LEGITTIMITÀ DEL BLOCCO DEGLI SFRATTI PER EMERGENZA COVID, MA NON TOLLERABILITÀ DELLA PROROGA OLTRE FINE ANNO

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 dell’11.11.2021 sancisce la legittimità delle proroghe – dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2021 e, successivamente, dal 1° Luglio al 31 Dicembre 2021 – della sospensione dell’esecuzione delle procedure di sfratto per morosità e, dunque, dell’art. 13 del D.L. n. 183/2020 e dell’art. 40-quater del D.L. n. 41/2021; atteso che, inizialmente, per l’anno 2020, la sospensione era generalizzata alle varie tipologie di provvedimenti di rilascio, invece, nell’anno 2021, la situazione è stata significativamente diversificata, - in virtù di un progressivo bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte - restando circoscritta ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore. In maniera esplicativa, la Corte chiarisce come, solo in presenza di circostanze eccezionali – nella fattispecie, l’emergenza sanitaria in atto - e temporanee, si possa giustificare la prevalenza delle esigenze del conduttore rispetto a quelle del locatore/proprietario. In particolare, la significativa estensione temporale dello stato di emergenza, ripetutamente prorogato, ha indotto il legislatore a tenere in debito conto la commisurazione della situazione epidemiologica con i diritti del singolo, nel caso che ci occupa, del locatore. Ciò posto, la Corte rileva che, se da un lato l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, dall’altro tale misura emergenziale, prevista fino al 31.12.2021 non potrà essere ulteriormente prorogata, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 42, c. 2, Cost.).

Data: 23 Novembre 2021
L’IMMOBILE OGGETTO DI UNA DONAZIONE INDIRETTA DA PARTE DEL FIDANZATO ALLA PROMESSA SPOSA VA RESTITUITO PERCHÉ RIENTRA TRA I DONI FATTI A CAUSA DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO EX ART. 80 C.C.

Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 80 c.c. alla c.d. donazioni indirette. La vicenda prende spunto dal caso di un fidanzato che, in vista del futuro matrimonio, aveva fornito alla futura moglie il denaro necessario per acquistare un immobile. Il matrimonio, tuttavia, non veniva più celebrato e l’uomo agiva in giudizio contro la sua ex ragazza ed il venditore dell’immobile per chiedere la revoca dell’atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 c.c.. In primo e secondo grado la domanda veniva respinta in quanto veniva affermato che la norma riguardava solo le liberalità d’uso ex art. 770 c.c., mentre venivano escluse le donazioni indirette. Nella sentenza qui di seguito riportata la Suprema Corte invero accoglie la censura sollevata, affermando come non sia condivisibile l’equiparazione del dono tra fidanzati alle liberalità d’uso, ossia all’attribuzione che viene erogata per i servizi resi o in ragione degli usi. Secondo la Cassazione, invero, nella nozione di dono devono rientrare le donazioni, siano esse dirette e indirette, in quanto tale interpretazione della norma appare in linea con l’agire ed il sentimento sociale. La ratio dell’art. 80 c.c. non riguarda il valore o l’entità del dono, quanto la volontà di eliminare i segni di un rapporto che non si è concretizzato.

Data: 23 Novembre 2021
LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ È LIMITATA A QUEI SOGGETTI CHE, SULLA BASE DI UN ACCERTAMENTO DI FATTO NON CENSURABILE IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ, SIANO RITENUTI EFFETTIVAMENTE INTERESSATI A SEGUIRE IL PERCORSO DI VITA DEL MINORE, AD INCONTRARLO E A CONSERVARE UNA RELAZIONE SIGNIFICATIVA

La questione oggetto della pronuncia in esame ha ad oggetto l’interpretazione dell'art. 12 della legge n. 184 del 1983, con cui il legislatore ha inteso limitare le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore. In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la convocazione di tali soggetti risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine (Cass. 18689/2015). Ed ai medesimi parenti, in forza del combinato disposto della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15, deve essere notificata la sentenza che dichiara lo stato di adottabilità (Cass. 26879/2018). Nel caso in esame il Giudice di II grado aveva accertato che il padre appellante avesse soltanto indicato tra i parenti entro il quarto grado, lo zio paterno, senza neanche dedurre l'esistenza di un rapporto significativo o l'interesse ad instaurarlo. Peraltro, la collocazione protetta della minore non avrebbe impedito di attivarsi al riguardo come avevano fatto i prozii della minore.

Data: 9 Novembre 2021
LA NOZIONE DI INSUBORDINAZIONE ED IL CORRETTO SVOLGIMENTO DI DETTE DISPOSIZIONI NEL QUADRO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

La questione prende le mosse dalla pronuncia della Corte territoriale che ha ribadito il contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti delle sue dirette superiori e degli stessi vertici aziendali delle comunicazioni del lavoratore, a mezzo di tre e-mails e del messaggio sul suo profilo Facebook, non disconosciute, integranti insubordinazione grave, a norma della previsione contrattuale collettiva e comunque giusta causa di licenziamento, per il loro carattere plurioffensivo e tale da precludere la proseguibilità del rapporto, per l'elisione del legame di fiducia tra le parti, anche considerato il ruolo aziendale del predetto (account manager, per la gestione della comunicazione pubblicitaria nazionale ad uso locale: insegne della grande distribuzione, eventi, promozione locale dei negozi TIM). Secondo la Suprema Corte ciò che conta, ai fini di una corretta individuazione di una condotta di insubordinazione, nel contemperamento dell'interesse del datore di lavoro al regolare funzionamento dell'organizzazione produttiva con la pretesa del lavoratore alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro, è il collegamento al sinallagma contrattuale: nel senso della rilevanza dei soli comportamenti suscettibili di incidere sull'esecuzione e sul regolare svolgimento della prestazione, come inserita nell'organizzazione aziendale, sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento nonché dell'ordine e della disciplina, su cui si basa l'organizzazione complessiva dell'impresa, e dunque con riferimento al potere gerarchico e di disciplina.

Data: 2 Novembre 2021
IL SUPERSTITE DELLA COPPIA OMOSESSUALE CHE HA PERSO IL COMPAGNO E CHE NON HA POTUTO FORMALIZZARE LA SUA UNIONE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIRINNÀ NON HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

In riforma della sentenza resa dal Giudice di prime cure, la Corte d’Appello di Milano ha riconosceva al resistente la pensione di reversibilità del compagno defunto, titolare della pensione di vecchiaia anticipata da parte di Inarcassa, in considerazione della circostanza per la quale tale fattispecie ha finalità previdenziale ed è rinvenibile nel fondamento solidaristico delle unioni civili, oltre ad essere sussumibile a quanto previsto ex artt. 36 e 38 della Costituzione. Ciò posto, avverso la decisione della Corte, Inarcassa ha proposto ricorso in Cassazione sollevando i seguenti motivi: a) con il primo ha evidenziato come la legge specifichi i soggetti destinatari della reversibilità e che solo la legge Cirinnà del 2016 ha riconosciuto tale diritto anche al superstite dell'unione civile; b) con il secondo ha rimarcato il concetto per il quale il solo riconoscimento dell'unione civile come formazione sociale riconosciuta ex art. 2 della Costituzione non determini automaticamente il riconoscimento della reversibilità al superstite della coppia.

Data: 20 Ottobre 2021
LA RIFORMA (DELLA RIFORMA) DEL DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA

Il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 riforma la riforma del diritto della crisi d’impresa. È una riforma al quadrato (o al cubo, se si considera il “correttivo” al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che nasce dalla “straordinaria necessità e urgenza” di “introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi” prodotti dall’emergenza da SARS-CoV-2. Il fine nobile di sostenere l’impresa nell’attuale congiuntura viene realizzato su due principali binari: il primo basato sull’introduzione di un nuovo strumento di composizione assistita della crisi, in vigore dal 15 novembre prossimo; il secondo sul differimento dell’entrata in vigore, a doppia velocità, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (al 16 maggio 2022 l’intero Codice e al 31 dicembre 2023 la sola procedura di allerta). Con la prima linea di riforma, si intende condurre per mano l’impresa, affidandone le sorti a un professionista indipendente monocratico, specializzato nelle ristrutturazioni aziendali.

Data: 11 Ottobre 2021
IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE DI GENERE NEL RAPPORTO DI LAVORO L'ART. 40 D.IG. 198/2006 NON STABILISCE UN'INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO, MA SOLO UN'ATTENUAZIONE DEL REGIME ORDINARIO, PREVEDENDO A CARICO DEL SOGGETTO CONVENUTO, L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA DELL'INESISTENZA DELLA DISCRIMINAZIONE, SOLO UNA VOLTA CHE IL RICORRENTE ABBIA FORNITO AL GIUDICE ELEMENTI DI FATTO IDONEI A FONDARE LA PRESUNZIONE DELL'ESISTENZA DI ATTI, PATTI O COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI IN RAGIONE DEL SESSO

Nella sentenza in esame la Sezione lavoro della Suprema Corte ha posto nuovamente l’attenzione sull’onere probatorio in tema di discriminazione di genere sul posto di lavoro. Il caso in esame riguardava una lavoratrice che assumeva l’ingiustizia del capo della sentenza della Corte territoriale che aveva negato l’esistenza di una disparità diretta di genere “non giustificata da finalità legittime conseguite con mezzi appropriati e necessari”. I motivi di impugnazione della lavoratrice si articolavano - oltre che sulla nullità della sentenza e l’insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - sotto la denunzia della violazione e della falsa applicazione del complesso normativo vigente in materia, ovvero gli artt. 15 della legge 903/1977, 4 della l. 125/1991, 40 del d.lgs. 198/2006 e art. 28 del d.lgs. 150/2011), ma la Corte ha respinto tutte le deduzioni. La Cassazione, anzitutto, ha analizzato la denunciata violazione e falsa applicazione di legge solo in riferimento all’art. 40 del d.lgs. 198/2006 (che ricalca l’art. 4 della legge 125/1991) e con ciò, implicitamente, ha escluso la rilevanza alle altre fonti normative richiamate dalla lavoratrice, ovvero l’art. 15 della legge 903/1977 e l’art. 28 del d.lgs. 150/2011. Le ragioni sono comprensibili quanto all’art. 15 legge 903/1977.

Data: 1 Ottobre 2021
DECADE DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE LA MADRE CHE NON SI CURA E NON SUPPORTA IL FIGLIO NELL’ADEMPIMENTO DEI PROPRI OBBLIGHI SCOLASTICI

Nella sentenza in esame la Suprema Corte si è occupata del giudizio di legittimità di una sentenza della Corte di appello di Bari che aveva respinto il reclamo introitato dall’odierna ricorrente e confermato il provvedimento decadenziale emesso dal Tribunale per i minorenni di Bari. Il Giudicante di prime cure, invero, aveva ancorato la propria decisione a circostanze gravi e specifiche. Per altro verso, il Tribunale dei Minori aveva avviato un apposito procedimento stante la circostanza per la quale, in seguito al trasferimento presso la nonna materna, il minore aveva iniziato a frequentare poco la scuola e a tenere condotte inadeguate. Il Tribunale aveva rappresentato nello specifico la totale inadeguatezza educativa della madre – la quale, affetta da una grave patologia mentale, non seguiva le cure prescritte - ed un assoluto disinteresse del padre, di tal chè, dapprima, affidava il minore ai Servizi sociali, e, nel 2017, all’esito del procedimento giudiziale, emetteva il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale per entrambi i genitori, con nomina del tutore provvisorio e collocamento del minore presso una comunità.

Data: 14 Settembre 2021
DECRETO-LEGGE 24 AGOSTO 2021, N. 118. MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA E DI RISANAMENTO AZIENDALE, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socioeconomico nazionale; Considerata, a tal fine, l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, in ragione della necessità di assicurare che l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 1939/2017 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

Data: 8 Settembre 2021
È SANZIONABILE AI SENSI DELL’ART. 96 C.P.C. - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IL PADRE CHE NASCONDE IL PROPRIO PATRIMONIO, OMETTENDO DI PAGARE IL MANTENIMENTO AL FIGLIO

Questa la vicenda fattuale: con ricorso depositato nel 2015, un padre chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio – all’epoca poco più che maggiorenne - già fissato in € 800,00, venisse ridotto e corrisposto direttamente al ragazzo; all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il padre al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della madre. Ciò posto, il padre soccombente si determinava a proporre impugnazione presso la Corte d'Appello di Roma, chiedendo inoltre la revoca della condanna per responsabilità aggravata. Sta di fatto che la Corte d'Appello adìta confermava il provvedimento di primo grado e rigettava il ricorso, di tal ché, quale extrema ratio, l'uomo si rivolgeva alla Suprema Corte chiedendo la riforma del provvedimento con revoca della condanna atteso che, a detta del ricorrente, la Corte d'Appello non aveva bene specificato gli atteggiamenti dissimulatori che lo stesso avrebbe messo in atto.

Data: 3 Agosto 2021
I PERMESSI CONCESSI DALLA L. N. 104/92 PER DARE ASSISTENZA AL PARENTE DISABILE DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER TALE FINALITÀ, ATTESO CHE L’ESERCIZIO IMPROPRIO DEGLI STESSI VÌOLA I PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL DATORE E DELL'ENTE ASSICURATIVO

Nella vicenda processuale oggetto di disamina, si deve evidenziare come preliminarmente i giudici di primo grado e, dappoi, i giudici di secondo grado, abbiano confermato il licenziamento disciplinare di un dipendente, al netto di specifiche vicissitudini. Invero, accadeva che, a seguito di accertamento investigativo, il lavoratore che, per le giornate del 24 e 25 agosto 2017, aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992 per assistere la madre, aveva esplicato attività del tutto incompatibili con l'assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l'abitazione della madre, convivente con il marito. A ciò si aggiungeva la fattispecie per la quale il cambio di residenza della madre presso l'abitazione del lavoratore non fosse mai stato comunicato a Poste Italiane s.p.a., se non dopo le dovute contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di svolgere i controlli.

Data: 13 Luglio 2021
NON PUÒ AVERSI SUDDIVISIONE SIMMETRICA DEL TEMPO DA TRASCORRERE CON I PROPRI FIGLI, STANTE LA PRIMARIA NECESSITÀ DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEI MINORI

Con riferimento al caso di specie, un padre, insoddisfatto della decisione resa dalla Corte d’Appello di Torino, ha proposto ricorso in Cassazione sollevando due motivi. Con il primo, il ricorrente ha denunciato la violazione per falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo, rispettivamente, come vi dovrebbe essere pari scansione temporale dei tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, sollecitando la collocazione ripartita a settimane alterne e, da ultimo, denunciando l’attuazione di condotte ostruzionistiche ad opera della moglie. Con il secondo motivo di gravame, concernente la conferma dell'assegno di mantenimento previsto per i figli, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c., comma 4, e l'omesso esame di fatti decisivi, specificando come il proprio reddito si sia progressivamente ridotto nel corso degli anni e, dunque, dolendosi della circostanza in base alla quale l'esborso economico a proprio carico fosse stato contenuto unicamente con l'eliminazione dell'assegno di separazione dovuto alla moglie. Ciò posto, si deve rappresentare come gli Ermellini abbiano respinto il ricorso introitato dal padre, e ciò per le ragioni che si vanno di seguito ad esplicitare.

Data: 6 Luglio 2021
È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL BIDELLO SCOLASTICO QUALORA QUESTI SI SIA RIFIUTATO DI SPAZZARE E SPOLVERARE AULE E SPAZI COMUNI DELLA SCUOLA

Nella vicenda processuale oggetto di disamina è accaduto che un collaboratore scolastico ha respinto l’irrogato licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento – decisione resa prima dal Tribunale di Bergamo e, dappoi, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia – presentando apposito gravame in Corte di Cassazione ed eccependo ben 3 motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato, rispettivamente, la violazione dell'art. 95. co. 7 del CCNL 2007 - che contempla il licenziamento con preavviso e non per giusta causa in caso di scarso e insufficiente rendimento – e dell'art. 55 quater comma 3 sexies D.Lgs. n. 165/2001 per mancato invio da parte dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica per l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione cautelare e contestazione della sanzione disciplinare. Ciò posto, per gli Ermellini tale motivo è stato reputato inammissibile, atteso che “nella fattispecie la parte ricorrente non ha trascritto l’atto di reclamo, nella parte in cui si impugnava il licenziamento denunciando i vizi in relazione ai quali si lamenta l’omessa pronuncia; ha genericamente dedotto che con il reclamo si lamentava l’omessa pronuncia del Tribunale sulle questioni, già formulate con il ricorso introduttivo e con il ricorso in opposizione”; per l’effetto, non è stato rispettato il necessario requisito della specificità. Con la seconda doglianza, il collaboratore scolastico ha precisato come – a suo dire – la Tabella A - Area A del CCNL 2007 del COMPARTO SCUOLA in merito alle mansioni del collaboratore scolastico – “prevede solo genericamente, ed in via subordinata, tra i compiti del collaboratore scolastico l’esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, senza affermare che dette mansioni gli spettino obbligatoriamente”.

Data: 6 Luglio 2021
È SUSSUMIBILE IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA EX ART. 572 C.P. ANCHE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RISTRETTI IN CUI SI CREA UN RAPPORTO PARAFAMILIARE

Con la sentenza oggetto di odierna disamina, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell'estensione del reato di "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" (art. 572 c.p.) alle condotte di mobbing sui luoghi di lavoro. Con riferimento al caso di specie, al farmacista – odierno ricorrente, oltre al reato di violenza sessuale, viene imputato anche quello di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art. 572 c.p., per aver abitualmente perpetrato, nel corso dell'attività lavorativa presso una farmacia, atti di maltrattamento nei confronti di due dipendenti. Nello specifico, il ricorrente giornalmente e per diversi anni, vessava e offendeva con appellativi oltraggiosi rispettivamente una magazziniera e una farmacista, sue dipendenti, assoggettandole a punizioni umilianti in caso di errori commessi sul lavoro, arrivando, finanche, a far pagare una quota alle due donne per l'utilizzo del bagno o costringendo una delle due dipendenti a svolgere faccende domestiche nella sua abitazione, a lavare la propria auto e a compiere mansioni non contemplate nel contratto di lavoro. L’imputato ha introitato gravame innanzi alla Corte di legittimità avverso il disposto reso dalla Corte d’Appello di Cagliari, affermando, tra gli altri motivi, come, a suo dire, non sussistesse il vincolo della parafamiliarità necessario per integrare il reato per il quale veniva condannato, di tal ché avrebbero commesso un grave errore i Giudici del merito nel ritenere che la farmacia in cui si sarebbero svolti i fatti, fosse qualificabile come realtà equiparabile alla sfera familiare, solo per le dimensioni dell'ambiente, le tante ore trascorse a stretto contatto e la vigilanza continua e diretta esercitata sui dipendenti, paragonabile a quella che eserciterebbe un padre.

Data: 22 Giugno 2021
IL DIRITTO AL MANTENIMENTO NON VIENE MENO NEANCHE QUALORA LA COPPIA DI CONIUGI ABBIA SCELTO DI NON CONVIVERE

Nella fattispecie in esame, la sentenza di primo grado, in seguito confermata dalla Corte d’Appello di Roma, poneva a carico del marito – odierno ricorrente - l’assegno per il contributo al mantenimento della moglie, per complessivi €200 mensili. Per tale suesposta ragione, il marito si determinava a presentare ricorso in Cassazione, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’articolo 156 del c.c., stante la circostanza per la quale, a suo dire, il Giudice di secondo grado avesse riconosciuto i presupposti per l’attribuzione dell’assegno di mantenimento, pur avendo accertato che ciascuno dei coniugi sostanzialmente provvedesse a sé medesimo facendo unicamente ricorso alle proprie risorse, “sicché non vi era, a monte, alcun tenore di vita coniugale o alcuno standard familiare al quale parametrare l'assegno di mantenimento”. Dappoi, col secondo motivo di ricorso, il marito denunciava il fatto che la Corte di merito avesse erroneamente comparato i redditi delle parti, anche in virtù della lettera di licenziamento prodotta dalla moglie all'udienza di precisazione delle conclusioni, “senza considerare le preclusioni proprie del rito ordinario e che, pertanto, il licenziamento avrebbe dovuto trovare ingresso in sede di revisione delle statuizioni economiche della sentenza di separazione, ai sensi dell'art. 710 c.p.c.”. La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo inammissibili entrambi i motivi del gravame introitato.

Data: 16 Giugno 2021
IN MATERIA DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, IL RUOLO DELL'INPS SI LIMITA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE CONCRETE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE; DI CONTRO, IL PREDETTO ENTE NON DEVE INTERVENIRE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELLE DOMANDE

La questione oggetto di disamina prende le mosse dalla pronuncia del Tribunale di Roma, che, decidendo in sede di opposizione ad A.T.P. ex art. 445 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, per essere l'istanza corredata da un certificato medico in cui veniva escluso che ricorressero le condizioni per beneficiare della prestazione. Avverso la sentenza n. 5352/2018 resa dal Tribunale di Roma, il ricorrente ha introitato apposito gravame innanzi alla Corte di Legittimità, deducendo un unico motivo di ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza. Preliminarmente, la Corte ha stigmatizzato l’assunto per il quale la presentazione della domanda amministrativa costituisca presupposto essenziale dell'azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell'art. 443 c.p.c.. Dappoi, il Supremo Collegio non manca di evidenziare come, nella fattispecie sottoposta al vaglio dello stesso, non sia in discussione “la presentazione della domanda amministrativa ma ciò di cui si controverte è se il certificato medico "negativo" - con segno di spunta sull'inesistenza delle condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento - rilasciato su modulo predisposto dall'INPS, possa condizionare la stessa domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall'atto d'impulso del procedimento amministrativo diretto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto”.

Data: 8 Giugno 2021
AL MARITO CHE VA VIA DA CASA ALL'IMPROVVISO, SENZA PREVIO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE, DEVE ESSERE ADDEBITATA LA SEPARAZIONE MEDESIMA

Con riferimento al caso di specie, la vicenda giudiziale trae origine dal ricorso per separazione depositato dall’odierna ricorrente, nel quale la medesima ha richiesto l’addebito della separazione al marito, reo – a detta della ricorrente medesima - di aver abbandonato improvvisamente il tetto coniugale, senza aver esperito alcuna preventiva domanda di separazione, alla luce di una mera confessione di un sentimento nei confronti di un’altra donna. Rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio - per volontà del tribunale di Pistoia prima, e della Corte d’Appello di Firenze poi - la moglie introita gravame in Cassazione, affidandolo a tre motivi di ricorso. Rispettivamente, con il primo motivo di ricorso l’odierna ricorrente denuncia il mancato accoglimento della domanda di addebito della separazione in considerazione del comportamento del marito, il quale improvvisamente ha confessato di nutrire sentimenti per un'altra donna per poi allontanarsi repentinamente dalla residenza coniugale, addirittura escludendo la coniuge dalla farmacia in cui collaborava. In merito, invece, al secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la circostanza in base alla quale il Giudice di secondo grado abbia posto a suo esclusivo carico la prova delle circostanze descritte nel ricorso (adulterio, abbandono del tetto coniugale, ostentazione della nuova relazione), non contestate sostanzialmente dalla controparte, che si sarebbe limitata a cercare di porre una giustificazione alle stesse. Ciò

Data: 8 Giugno 2021
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