IN TEMA DI IMU, NON SUSSISTE IL DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE PREVISTA SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE QUANDO IL CONTRIBUENTE RISIEDE IN UN ALTRO COMUNE RISPETTO AL CONIUGE

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte si è occupata del problema relativo all’eventuale applicazione dell’agevolazione prevista in tema di IMU sull’abitazione principale per coniugi residenti in Comuni diversi. In particolare, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il principio per cui l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Infatti, l'agevolazione richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente nell'immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente e, di conseguenza, è necessario che l'abitazione principale sia solo una, anche in caso di coniugi separati di fatto. Pertanto, l'esenzione dall'Imposta, nel caso in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi, è da negarsi.

Data: 15 Febbraio 2022
NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI – PRINCIPIO DELLA “SCISSIONE SOGGETTIVA” DEGLI EFFETTI

Con la sentenza n. 40543/2021 la Cassazione, a Sezioni Unite, si pronuncia su una tematica - la notificazione degli atti di imposizione tributaria - di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto; atteso che, l’esatta individuazione del momento di perfezionamento della notifica di tali atti, risulta essere fondamentale sia per il soggetto notificante (per i termini di prescrizione/decadenza), sia per il destinatario (per la decorrenza dei termini per il pagamento e/o per la presentazione di un eventuale ricorso avverso l’atto). Nel caso che ci occupa, alla Suprema Corte venivano sottoposte due fondamentali questioni, ovvero: 1) l’applicabilità del principio di “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione anche degli atti di imposizione tributaria; 2) l’applicabilità del predetto principio anche nel caso di notifica effettuata da un messo notificatore speciale ex art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e non dall’ufficiale giudiziario. Per dirimere le due questioni, in primis, la Corte delinea la natura dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria.

Data: 1 Febbraio 2022
PER CONSULENTE FISCALE DEVE INTENDERSI COLUI CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELL’ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE, ANCHE SE NON ISCRITTO IN UN ALBO E NON PROVVISTO DELLA SPECIFICA ABILITAZIONE, E CIÒ ANCHE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AI SENSI DELL’ART. 13-BIS, COMMA 3, D.LGS. N. 74/2000

Nella interessantissima pronuncia in esame la Suprema Corte, nel pronunciarsi in punto di applicazione di circostanze aggravanti per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di frode fiscale, riciclaggio e indebita compensazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché di commissione di tali reati nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale, ha provveduto a meglio circoscrivere la qualifica di consulente fiscale. Più nello specifico, la suprema Corte ha affermato che è doveroso “attribuire alla nozione più generale di professionista, in assenza di richiami specifici, un significato sostanziale, ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione (dunque commercialisti, avvocati, consulenti e così via)”. Secondo l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza civile di legittimità, le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP, dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria), non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione né si tratta di attività riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. 2

Data: 25 Gennaio 2022
IL PROCESSO TRIBUTARIO È STRUTTURATO COME GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE DI UN ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NEL QUALE L'UFFICIO ASSUME LA VESTE DI ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE, E LA SUA PRETESA È QUELLA RISULTANTE DALL'ATTO IMPUGNATO, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL PETITUM CHE PER QUANTO RIGUARDA LA CAUSA PETENDI, RISPETTO ALLE QUALI L’UFFICIO NON PUÒ INTRODURRE NUOVI PROFILI DI INDAGINE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Nella sentenza oggetto di disamina la Suprema Corte si occupa della questione che ha avuto inizio dall’impugnativa da parte di un contribuente di due avvisi di accertamento relativi a diversi periodi di imposta, redatti con metodo sintetico, con i quali erano stati accertati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati. Il contribuente, nello specifico, deduceva che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, all’uopo rilevando come gli incrementi patrimoniali sarebbero stati da ascrivere a redditi esenti di diversa provenienza, costituiti da riscossione di polizza vita, finanziamenti infruttiferi dei familiari e saldo attivo di conto corrente e deducendo la natura meramente virtuale di alcuni ammortamenti. In primo grado il ricorso veniva accolto. A seguito di impugnazione proposta dall’Ufficio, la Commissione Territoriale regionale competente accoglieva il gravame rilevando che il contribuente non dovesse dare la prova delle sole disponibilità liquide a fronteggiare l’ammontare delle spese, ma anche dei redditi esenti al fine di coprire gli investimenti patrimoniali. Il contribuente, indi, proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte.

Data: 15 Dicembre 2021
LA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI È INIDONEA, COME TALE, AD INTACCARE L'ORIGINARIO CLASSAMENTO E CONSEGUENTEMENTE A GIUSTIFICARE UNA VARIAZIONE AL RIBASSO DELLA CLASSE, TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’incidenza sul classamento catastale di una diversa distribuzione degli spazi interni all’interno di una unità immobiliare. La questione oggetto di disamina da parte della suprema Corte prende avvio dall'avviso di rettifica emesso a seguito della richiesta da parte del contribuente che aveva proposto la variazione catastale, per "diversa distribuzione degli spazi interni", dell'immobile in questione, in A/2 classe 1, a fronte di originario classamento in A/1 classe 2. In particolare, si rilevava che l'Ufficio aveva effettuato una valutazione riferibile al criterio di stima diretto basato sul metodo sintetico comparativo, tenendo conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, già censito in categoria A/1, classe 2, ripristinando, dunque, il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte. Si osservava ancora che la valutazione dell'Ufficio era riferibile al criterio di stima diretta, basato sul metodo sintetico comparativo, avendo tenuto conto delle reali caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, che già prima della denuncia di variazione era censito in categoria A/1, classe 2, ed essendosi l'Ufficio quindi limitato a ripristinare il classamento originario rispetto a quello proposto dalla parte, che aveva denunciato un notevole abbattimento della rendita catastale originaria per "diversa distribuzione degli spazi interni".

Data: 1 Dicembre 2021
LA C.T.U. È UN MEZZO ISTRUTTORIO DIVERSO DALLA PROVA VERA E PROPRIA

La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.

Data: 16 Novembre 2021
L’IRAP RELATIVA A UNO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO

Nella controversia IRAP relativa a uno studio professionale associato, con imposta imputata per trasparenza agli associati, sussistendo litisconsorzio necessario tra l’associazione e i propri associati, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell’associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica.

Data: 9 Novembre 2021
IN TEMA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO, L’ACCERTAMENTO ANALITICOINDUTTIVO MUOVE DALLA INCOMPLETEZZA, FALSITÀ O INESATTEZZA DI SINGOLE COMPONENTI DELLA CONTABILITÀ E PROCEDE ALLA RETTIFICA DEI REDDITI DELL’IMPRESA ED ALLA CONSEGUENTE EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è occupata del giudizio di legittimità relativo ad una pronuncia resa dalla Commissione tributaria di II° grado di Trento pronunciatasi in punto di sussistenza dei presupposti per l'adozione dello strumento induttivo di accertamento Nella specie era accaduto che la CTR aveva affermato che l'accertamento effettuato dall'Ufficio nel caso di specie era stato di tipo analitico-induttivo, da ricondurre dunque al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e che nell'ambito di esso l'Amministrazione aveva fatto ricorso a presunzioni dotate dei requisiti di precisione gravità e concordanza richiesti dall'art. 2727 c.c.. A tale conclusione, la CTR era giunta dopo aver constatato irregolarità formali delle scritture contabili: "risulta infatti che la ditta O., anziché eseguire giornalmente le registrazioni, come prescrive il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 243, annotava i corrispettivi globalmente, con la data dell'ultimo giorno del mese"; in presenza di tali irregolarità, l'Agenzia si sarebbe vista costretta "ad eseguire un raffronto fra i dati dei registri IVA ed i movimenti del conto corrente, al cui esito riscontrava la paradossale permanenza di un saldo negativo della cassa contanti, in quanto l'importo totale dei movimenti in uscita non era mai coperto dalla situazione attiva, sintomo evidente della fittizietà delle annotazioni contabili".

Data: 25 Ottobre 2021
OGNI ATTO ADOTTATO DALL’ENTE IMPOSITORE CHE PORTI A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE UNA SPECIFICA PRETESA TRIBUTARIA È IMPUGNABILE DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO

Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art.36-bis, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 (cd. avviso bonario).

Data: 20 Ottobre 2021
AI FINI DEL DECORSO DEL TERMINE BREVE DI IMPUGNAZIONE LA NOTIFICA DELLA SENTENZA PUÒ ESSERE FATTA SOLTANTO MEDIANTE “CONSEGNA A MANO”

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza può essere fatta alla parte personalmente soltanto mediante “consegna a mano” di quest’ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l’Amministrazione finanziaria, mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (art. 16, comma 3, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992). Diversamente, la notifica va effettuata a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, presso i luoghi indicati nell’art. 17, d.lgs. n. 546 cit., ovvero nel domicilio eletto dalla parte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dalla stessa dichiarata in sede di costituzione in giudizio.

Data: 11 Ottobre 2021
PROCESSO TRIBUTARIO, CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel processo tributario la cancellazione dal registro delle Imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché non sussistendo possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.

Data: 5 Ottobre 2021
IL RICORSO IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

In tema di contenzioso tributario, la possibilità, concessa al ricorrente e all’appellante dagli artt. 20, 22 e 53, d.lgs. n. 546/1992, di proporre il ricorso anche mediante la consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso per cassazione, la cui notificazione deve pertanto essere effettuata esclusivamente nelle forme previste dal codice di procedura civile, a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio.

Data: 28 Settembre 2021
L’OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI, ALMENO 30 GG. LIBERI PRIMA, DELL’AVVISO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE COSTITUISCE CAUSA DI NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

L’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 gg. liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione della Commissione tributaria per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, nullità che si realizza sia nel caso di omesso invio dell’avviso, sia nel caso di invio effettuato senza il rispetto del termine stabilito dalla legge, realizzandosi, in entrambe le ipotesi, la violazione della prescrizione stabilita dall’art.31, d.lgs. n.546/1992. La predetta nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente all’udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti ex art. 32, d.lgs. n.546 citato, circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell’interessato, della avvenuta fissazione dell’udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa.

Data: 21 Settembre 2021
FRODE CAROSELLO: L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA HA L’ONERE DI PROVARE LA FINALITÀ DI EVASIONE DELL’IMPOSTA

L’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta.

Data: 3 Agosto 2021
LA SENTENZA CHE ACCLARA L'ESISTENZA O L'AMMONTARE DEL CREDITO PIGNORATO È SOTTOPOSTA ALL'IMPOSTA DI REGISTRO NELLA MISURA PROPORZIONALE DELL'1%, E NON NELLA MISURA FISSA

La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione introitato dalla C. S.p.a., avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Sicilia, la quale, all’esito della controversia incardinata su impugnazione di avviso di liquidazione per l'omesso pagamento dell'imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di una sentenza resa dal Tribunale di Enna – al termine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, la C.T.R. siciliana ha riformato la decisione resa dal Giudice di prime cure, sul presupposto che l'imposta di registro dovesse applicarsi in misura proporzionale con l'aliquota dell'1%, in relazione alla pronunzia di ricognizione del credito che era stata adottata contestualmente alla revoca del decreto ingiuntivo dopo il pagamento eseguito in corso di causa. All’uopo, l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con riferimento al caso di specie, la normativa di riferimento nazionale è rinvenibile nel D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, ovverosia “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”.

Data: 26 Maggio 2021
IL LIBERO PROFESSIONISTA CHE INCASSA ASSEGNI CIRCOLARI E VIENE SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI TRIBUTARI, PUÒ OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEGLI STESSI NEL SOLO CASO IN CUI RIESCA A DIMOSTRARE CHE IL DENARO INCASSATO NON È RIFERIBILE AD IMPORTI IMPONIBILI PER LEGGE

Nel caso di specie è accaduto che l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente – nel caso de quo, un avvocato - diversi avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione - ai fini Irpef, Irap e Iva – rispettivamente gli importi di Euro 10.000,00 e di Euro 80.307,69, corrispondenti all'incasso in extraconto di assegni circolari emessi dalla Banca Popolare di Verona San Gimignano e San Prospero su ordine dello studio legale associato R. senza che fosse fornita alcuna adeguata motivazione, in quanto importi derivanti a titolo di maggiori compensi dallo svolgimento di lavoro autonomo non dichiarati. Ad ogni buon conto, il libero professionista ha presentato ricorso dapprima in CTP e, risultato soccombente in tale sede, in Commissione Tributaria Regionale. In ogni caso, anche la CTR ha respinto il ricorso del contribuente, sulla scorta della considerazione per la quale lo stesso non avesse fornito la prova documentale in grado di dimostrare, anche per presunzioni, a che titolo gli erano stati corrisposti i suddetti assegni circolari "non essendo evincibile dalla documentazione contabile dello studio associato la corrispondenza delle stesse con la distribuzione di quote di utile di annualità pregresse e non potendo a tale carenza sopperirsi con i calcoli effettuati dall'appellante inidonei a dimostrare quale fosse il credito da lui vantato nei confronti dello studio, né tantomeno le argomentazioni relative al conto - associati c/prelevamenti e versamenti- potevano, stante il contrasto con le scritture contabili analizzate, ritenersi idonee a superare la presunzione legale". All’uopo, il legale ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando ben 11 motivi di ricorso.

Data: 19 Maggio 2021
LA NOTIFICA DI UNA CARTELLA DI PAGAMENTO NON DETERMINA LA COSIDDETTA “CONVERSIONE" DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE IN QUELLO ORDINARIO DECENNALE, AI SENSI DELL'ART. 2953 C.C.

Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato il provvedimento reso dalla Corte d’Appello di Lecce, deducendo la violazione dell'art. 2946 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6, per avere la sentenza impugnata applicato il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale, con riferimento a crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore. Nello specifico, la Corte d'appello di Lecce aveva respinto gli appelli proposti avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato estinti i crediti vantati dall'INPS e dall'INAIL, oggetto di plurime cartelle esattoriali, per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica delle cartelle stesse e prima della notifica dell'intimazione di pagamento e dell'iscrizione ipotecaria, oggetto della controversia.

Data: 12 Maggio 2021
L’ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L. N. 74/1987 SPETTA ANCHE ALLE SENTENZE DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE TRA I CONIUGI DOPO LA SEPARAZIONE

La vicenda oggetto di disamina può essere riassunta nei seguenti termini: in seguito al decreto di omologa della separazione, i coniugi N.G. e P.M. procedevano allo scioglimento giudiziale della comunione legale, che veniva pronunciato con sentenza provvisoria del 23 agosto 2017. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la suddetta sentenza di scioglimento della comunione non fosse esente da imposta di registrazione; all’uopo, la contribuente resisteva invocando l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/87. In seguito, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, in sede d'appello, rigettava il ricorso introitato dall’Agenzia delle Entrate, di tal ché quest’ultima si determinava a proporre ricorso innanzi alla Corte di Legittimità. Inquadrata la cornice fattuale della vicenda che ci occupa, occorre analizzare l’orientamento giurisprudenziale che emerge dalla recentissima sentenza resa dalla Suprema Corte. Ciò posto, gli Ermellini respingono il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, all’uopo stigmatizzando l’assunto alla stregua del quale “in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, beneficia del regime di esenzione previsto dall'art. 19, l. n. 74 del 1987 anche la sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi”.

Data: 5 Maggio 2021
QUALORA IL COMUNE NON SVOLGA CORRETTAMENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELL'AREA DEL CONTRIBUENTE, IL CONTRIBUENTE MEDESIMO HA DIRITTO ALL’ABBATTIMENTO DEL 40% DELLA TARI

La controversia trae origine dall’impugnazione dell'avviso di pagamento da parte della Società OMISSIS, con cui il Comune di Nola aveva richiesto alla società contribuente il versamento della TARI, con riferimento all’anno di imposta 2015. Nello specifico è accaduto che alla conclusione del secondo grado di giudizio, la Società contribuente, protagonista della fattispecie esaminata, ha impugnato la sentenza n. 6478/17 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – la quale, a propria volta, accoglieva l'appello proposto dal Comune di Nola – ed ha incardinato il giudizio innanzi alla Corte di Legittimità adducendo due motivi di ricorso. Con il primo, la contribuente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione di diverse norme e delibere, contestando la circostanza per la quale la Commissione Tributaria Regionale per la Campania abbia ritenuto non applicabili le riduzioni previste dalla normativa per la Tari, e ciò nonostante la circostanza per la quale la società a cui il Comune aveva affidato il sevizio di raccolta rifiuti non avesse mai svolto effettivamente attività di raccolta nell'area Interportuale considerata. Con il secondo motivo di gravame, la Società ricorrente ha evidenziato che le modalità di espletamento del servizio di raccolta, erano rimaste immutate rispetto alle annualità precedenti - 2006/2009 – in occasione delle quali era stato generato un analogo contenzioso, definito con un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della tariffa TARSU ridotta al 15% rispetto a quella ordinaria.

Data: 28 Aprile 2021
QUALORA LA CARTELLA DI PAGAMENTO EVIDENZI PIÙ CARICHI, IL LIMITE DI VALORE DI €1.000,00, FISSATO DALLA NORMA, NON SI CORRELA A CIASCUNO DI QUESTI, MA ALLA LORO SOMMA E, SE LA NATURA DEI CARICHI È DIVERSA (TRIBUTARIA, SANZIONI AMMINISTRATIVE), ALLA SOMMA DEI CARICHI OMOGENEI

La vicenda oggetto di disamina riguarda il ricorso introitato innanzi alla Corte di Legittimità da R.D.T.G.,e trae origine dall'atto con cui, in data 28/9/2012, Equitalia Centro S.p.A. notificava al ricorrente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per asserito mancato pagamento di n. 4 cartelle esattoriali, concernenti il pagamento complessivo della somma di Euro 39.969,81 dovuta per una serie di violazioni del Codice della Strada sanzionate dal Comune di Firenze. Conseguentemente alla notifica dell’anzidetta comunicazione, l’odierno ricorrente proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Firenze, convenendo in giudizio sia Equitalia che il Comune di Firenze, sostenendo l’inesistenza o, gradatamente, la nullità della notificazione sia delle quattro cartelle esattoriali, sia dei verbali d'infrazione. Il Giudice di Pace di Firenze, successivamente, accoglieva l’opposizione nel presupposto della nullità delle notificazioni dei verbali. Dopodiché, instauratosi correttamente il procedimento di secondo grado, al termine dello stesso, decidendo sui separati appelli proposti dal Comune di Firenze e da Equitalia Centro, il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza del GdP, accoglieva in parte le censure sollevate dagli appellanti, reputando prescritto il credito di cui a due delle cartelle di pagamento, mentre la rigettava per le altre due cartelle. Ciò posto, R.D.T.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2799/2017, e, con separati controricorsi, si sono all’uopo costituiti in giudizio il Comune di Firenze e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 2 Inquadrati preliminarmente i termini della vicenda che ci occupa, la Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza oggetto di disamina, ha stabilito come l’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 – c.d. pace fiscale – convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, in materia di cosiddetto “saldo e stralcio” , si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore pari ad € 1.000,00 cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma, non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi.

Data: 7 Aprile 2021

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