IL CONDOMINO, PROPRIETARIO DEL PIANO SOTTOSTANTE AL TETTO COMUNE DELL'EDIFICIO, PUÒ TRASFORMARLO IN TERRAZZA DI PROPRIO USO ESCLUSIVO, SEMPRE CHE UN TALE INTERVENTO DIA LUOGO A MODIFICHE NON SIGNIFICATIVE DELLA CONSISTENZA DEL BENE, IN RAPPORTO ALLA SUA ESTENSIONE, E SIA ATTUATO CON TECNICHE COSTRUTTIVE TALI DA NON AFFIEVOLIRE LA FUNZIONE DI COPERTURA E PROTEZIONE DELLE SOTTOSTANTI STRUTTURE SVOLTA DAL TETTO PREESISTENTE

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una pluralità di questioni derivanti dalla compravendita di un immobile posto in un condominio ed in particolare con riferimento alla problematica derivante dalla rimozione di un torrino in muratura realizzato sulla terrazza dell'edificio condominiale, torrino consistente in una scala a chiocciola interna che consentiva l'accesso diretto alla terrazza dall'appartamento di proprietà di un condomino. Nel caso di specie per il Tribunale, il medesimo torrino cagionava un mutamento materiale della struttura della terrazza condominiale, imponendo su di essa una servitù a vantaggio della proprietà esclusiva sottostante, senza che vi fosse il necessario consenso di tutti i condomini. Il Giudice d’appello, invece, aveva affermato che il torrino, per le sue dimensioni, rendeva una parte non trascurabile della terrazza totalmente inutilizzabile dagli altri condomini, attraendo la stessa nella sfera di esclusiva disponibilità della condomina.

Data: 11 Gennaio 2022
LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NON DETERMINA IL VENIR MENO DEL SUO DIRITTO AL PAGAMENTO DEL COMPENSO PATTUITO

Nella controversia in esame è accaduto che il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed il Giudice di Pace lo revocava, ritenendo che all'amministratore non spettasse il compenso in quanto risultava provata la violazione da parte dello stesso degli obblighi di cui agli artt. 1375 comma 1 c.c., 1710 comma 1 c.c., 1713 c.c. e 1718 comma 1 c.c.. Nello specifico, il Giudice di prime cure escludeva il diritto al compenso dell'amministratore poiché si era reso inadempiente per non aver restituito la documentazione di proprietà del Condominio e per non aver fornito il rendiconto chiaro ed intellegibile della sua gestione. Avverso la sentenza del Giudice di Pace, l'amministratore di Condominio proponeva appello innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna dell'opponente al pagamento del compenso per l'attività di gestione prestata. Si costituiva in giudizio il Condominio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza.

Data: 21 Dicembre 2021
IL RICORSO AL CRITERIO DELLE VACAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL CTU È CONSENTITO QUANDO NON SIA POSSIBILE APPLICARE IL CRITERIO DEL “VALORE DELLA CONTROVERSIA” E, QUINDI, DETERMINARE GLI ONORARI “A PERCENTUALE“: LA CAUSA VA CONSIDERATA DI VALORE INDETERMINABILE QUANDO AL MOMENTO DELL’INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO NON SIANO DISPONIBILI ELEMENTI CHE RENDANO POSSIBILE UNA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLA STESSA

La sentenza oggetto di disamina prende spunto da una controversia instaurata in seguito alla notifica dell’intimazione di uno sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida nei confronti di una conduttrice di un immobile sito in Lucca. A seguito della costituzione in giudizio della conduttrice, che si opponeva alla convalida, il Giudice disponeva CTU diretta ad accertare lo stato dei luoghi ed in particolare l’eventuale sussistenza di infiltrazioni di acqua piovana, e la verifica della possibilità della loro eliminazione oltre che degli eventuali danni subiti dalla conduttrice stessa. A seguito dell’incarico conferito, il CTU procedeva al deposito della relazione finale con allegata la nota per la liquidazione dei compensi, calcolati con il criterio delle vacazioni indicate sul presupposto della indeterminabilità del valore della controversia, nonché richiedendo un aumento del compenso nella misura del 50% "sulla base del mandato ricevuto, della complessità e difficoltà operative della perizia svolta e del lasso temporale durante il quale si sono svolte le operazioni peritali, ed un ulteriore compenso per "rilievi planimetrici e altimetrici" che avrebbe eseguito all'esterno dell'edificio.

Data: 15 Dicembre 2021
IL DIRITTO DI VEDUTA DEL VICINO È COMPROMESSO ILLEGITTIMAMENTE SOLO ALLORCHÉ LA TENDA DA SOLE RIDUCA L'ARIA E LA LUCE DI CUI GODEVA IN PRECEDENZA L'IMMOBILE E QUESTO IN BASE ALLA PROVA RIGOROSA DA FORNIRSI DALLA PARTE ATTRICE

La pronuncia oggetto di disamina è della giurisprudenza di merito e riguarda il caso, non infrequente, della posa in opera di tende da sole all’interno di fabbricati condominiali che compromettono la vista a favore di proprietari di appartamenti latistanti o adiacenti. In particolare, nel caso di specie il Tribunale di Roma si è occupato del caso di un proprietario che non tollerava che il proprio vicino avesse eretto una tenda in adiacenza al proprio appartamento. L’azione giudiziaria nasceva in seguito alla realizzazione di una struttura in legno, con tenda annessa, in posizione sovrastante il muro divisorio tra i due terrazzi adiacenti. Nello specifico, secondo la tesi dell’attore, questo manufatto doveva essere considerato a tutti gli effetti di legge come una costruzione, di tal che la sua realizzazione contrastava con il divieto di costruire ad una distanza inferiore di 3 metri dal confine. Ciò danneggiava il diritto di veduta dell’attore e sottraeva aria e luce al suo terrazzo, di tal che veniva chiesta la rimozione del detto manufatto oltre al ristoro dei danni morali derivanti dal contraccolpo psicologico derivante dalla presa visione di tale struttura nuova. Il Giudice romano, al fine di dipanare la questione, ha fatto innanzitutto richiamo all'art. 907 c.c. che si occupa di “distanza delle costruzioni dalle vedute” e vieta di costruire a distanza inferiore di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo vicino.

Data: 7 Dicembre 2021
Modulo unificato CILA-Superbonus

Il modulo unificato CILA-Superbonus, costituente la nuova comunicazione asseverata di inizio attività è stato adottato il 4 agosto 2021 dalla Conferenza Unificata con l’obiettivo di accelerare la procedura che è necessario adempiere per accedere al Superbonus 110%. Obiettivo pubblicizzato ovunque nella presentazione di questo nuovo documento pensato in corsa dopo circa un anno dall’approvazione della misura del Superbonus 110% è stato quello della massima semplicità.

Data: 3 Dicembre 2021
L'ASSOGGETTAMENTO DI UNA STRADA PRIVATA A SERVITÙ DI USO PUBBLICO, IN RELAZIONE ALL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ DI GODERNE QUALE COLLEGAMENTO TRA DUE VIE PUBBLICHE, NON COMPORTA LA FACOLTÀ DEI PROPRIETARI FRONTISTI DI APRIRVI ACCESSI DIRETTI DAI LORO FONDI QUANDO IL RELATIVO INTERVENTO IMPLICHI UN'UTILIZZAZIONE DI ESSA PIÙ INTENSA E DIVERSA, NON RICONDUCIBILE AL CONTENUTO DELLA STESSA, CON CIÒ ESCLUDENDOSI L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 825 C.C.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte si occupa di una questione relativa alla regolamentazione dei rapporti tra proprietari frontisti relativamente alla configurabilità della facoltà di aprire accessi diretti dai loro fondi quando l’intervento dovesse comportare un’utilizzazione di essa più intensa e diversa. La questione controversa prende le mosse dall’azione promosso in primo grado da un Condominio che aveva lamentato la violazione del regolamento condominiale e l'illegittimità della modificazione di alcune parti comuni dello stabile. A seguito della richiesta cautelare, il giudice adito emetteva ordinanza (confermata anche a seguito di reclamo) di sospensione dei lavori in corso di esecuzione ad opera della società costruttrice relativi alla trasformazione del piano terreno, adibito a palestra, in autorimesse, per effetto della quale si era venuta a verificare l'inutilizzabilità come parcheggio dell'area stradale posta in corrispondenza degli ingressi con perdita della possibilità del parcheggio per sei autovetture nella strada privata di proprietà dei condomini di vari stabili, tra cui quelli del ricorrente.

Data: 23 Novembre 2021
IN TEMA DI CONDOMINIO L’OBBLIGO DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE DEV’ESSERE FONDATO SULL’UTILITÀ CHE AD OGNI SINGOLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA PUÒ DERIVARE DALLA COSA COMUNE, SICCHÉ SE LA COSA OGGETTO DELL’INTERVENTO NON PUÒ SERVIRE AD UNO O PIÙ CONDOMINI NON VI È OBBLIGO DI CONTRIBUIRE ALLE SPESE

La sentenza oggetto di disamina si occupa del problema relativo alla ripartizione delle spese condominiali quando le stesse si riferiscano a singole proprietà esclusive senza comportare alcun vantaggio agli altri condomini. Il caso specifico sottoposto all’attenzione della Suprema corte riguardava dei lavori di adeguamento alla normativa antincendi di autorimesse interrate di proprietà esclusiva e dei relativi spazi di manovra. In particolare, la Corte di Appello di Milano con la sentenza oggetto di impugnazione aveva affermato che i lavori di adeguamento, pur avendo apportato importanti modifiche ai piani interrati e seminterrati, ove erano ubicati i boxes, non costituivano innovazioni ai sensi dell'art. 1120 c.c. in quanto non avevano modificato la cosa comune o mutato la sua destinazione, ma ne avevano potenziato il godimento rendendola più sicura. Gli interventi di adeguamento avevano interessato l'agibilità delle autorimesse, la centrale termica ed il locale Enel presenti nel piano seminterrato ed interrato apportando, sempre secondo la pronuncia della corte di merito, un'utilità generale a tutti i condomini e non solo alle proprietà private. Il Giudice di II° grado aveva quindi escluso l'applicabilità dell'art. 1121 c.c., che esonera i condomini che non hanno tratto vantaggio dalle opere, di contribuire alle spese solo quando abbiano carattere gravoso o voluttuario e consistano in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata mentre, nella fattispecie, i lavori relativi alla centrale termica ed al locale ENEL, apportavano beneficio a tutti i condomini.

Data: 16 Novembre 2021
È NULLA LA CLAUSOLA DI RISERVA SU PARTI COMUNI DELLO STABILE IN CONSIDERAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONDOMINIALITÀ NECESSARIA O FUNZIONALE

Nella sentenza oggetto di esame la Suprema Corte ha avuto modo di affermare il principio per cui la cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell’art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialità “necessaria” o “strutturale”) oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l’esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all’uso e al godimento delle singole unità (cd. condominialità “funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni.” La controversia prendeva avvio in seguito alla presentazione di una domanda di declaratoria di nullità, avanzata dinanzi al Tribunale di Udine, da una clausola contenuta all’interno di un contratto di compravendita immobiliare, in cui il venditore aveva escluso dall’alienazione il 50% della quota del cortile e della centrale termica.

Data: 2 Novembre 2021
LA STRUTTURA TARIFFARIA PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL NATURALE A MEZZO DI RETI CANALIZZATE PREVEDE UN SISTEMA FONDATO SOLTANTO SULLA TARIFFA DI RIFERIMENTO FISSATA PER CIASCUNA IMPRESA DISTRIBUTRICE E SU UN'OPZIONE TARIFFARIA, ANCH'ESSA STABILITA PER SINGOLA IMPRESA DISTRIBUTRICE, EVENTUALMENTE DIFFERENZIATA SU BASE REGIONALE

La controversia oggetto di disamina prende spunto dall’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 602 del 2019 del Tar Lombardia, sede di Milano, che aveva rigettato l’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante, al fine di ottenere l'annullamento della nota dell’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'AEEGSI, n. 0026024-02 del 2 agosto 2017) che ha archiviato la segnalazione con la quale la ricorrente ha indicato le gravi alterazioni del mercato del gas naturale che interesserebbero la Regione Sardegna chiedendo un intervento regolamentare dell’Autorità. La stessa appellante, ricostruendo in fatto e nei documenti la vicenda, nel riproporre le censure di prime cure e contestare le argomentazioni della sentenza impugnata, contestava l’error in iudicando, non avendo il giudice di prime cure rilevato violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, del decreto n. 164/2000, della direttiva 2014/94/ue, nonché dell’art. 1 della L. n. 481 del 1995, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, eccesso di potere, contraddittorietà estrinseca, travisamento dei fatti, illogicità manifesta.

Data: 25 Ottobre 2021
È POSSIBILE PROCEDERE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI CTU ANCHE IN PRESENZA DI UNA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA, TRATTANDOSI DI COSTI SUSCETTIBILI DI REGOLAMENTO EX ARTT. 91 E 92 C.P.C.

Nella vicenda oggetto di disamina, la Corte di Appello di Torino, in sede di gravame ed espletata CTU, ha accolto parzialmente la domanda di P. e rideterminato il saldo del conto a debito del correntista nella minor somma di Euro 13.006,32. Tra le motivazioni poste alla base della sua pronuncia, la Corte di appello torinese ha affermato di avere tenuto conto della prevalente soccombenza dell'appellante, del comportamento processuale di P. - che aveva insistito nelle domande anche dopo l'espletamento della CTU - della natura e della complessità della controversia, assumendo quale parametro quello dell'importo complessivo medio. In conclusione, dunque, la Corte ha posto le spese di lite a carico dell'appellante P. nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto, per entrambi i gradi di giudizio; quanto alla liquidazione, ha confermato quella compiuta in primo grado ed ha liquidato le spese di secondo grado per l'intero in Euro 13.635,00, oltre accessori. Da ultimo, ha posto le spese di CTU per tre quarti a carico dell'appellante e per un quarto a carico della banca appellata.

Data: 5 Ottobre 2021
IN MATERIA DI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI APPARTIENE AL GIUDICE ORDINARIO LA CONTROVERSIA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO ENERGETICO E IL SOGGETTO PRIVATO PRODUTTORE DI ENERGIE RINNOVABILI, OGNI QUAL VOLTA LA MATERIA DEL CONTENDERE NON RIGUARDI LE TARIFFE, NÈ LA MATERIA DELLA LORO QUANTIFICAZIONE, NÈ LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI, MA SOLTANTO L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

La questione oggetto di disamina riguarda una questione di giurisdizione insorta a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo notificato al GSE ed avente ad oggetto il riconoscimento del contributo incentivante derivante dalla produzione di energia elettrica nonché corrispettivi mai corrisposti. GSE si costituiva, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la controversia avesse ad oggetto la misura degli incentivi destinati alla produzione di energia fotovoltaica, materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o) cod. proc. amm. (in quanto attinente a procedure o provvedimenti amministrativi concernenti la produzione di energia); quindi, avendo interesse a che la questione di giurisdizione venisse risolta in via definitiva, proponeva ricorso ex art. 41 c.p.c.. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di osservare come nel caso in esame non era in contestazione alcun profilo autoritativo, ma la legittimità della compensazione operata dal gestore, per cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, secondo le linee indicate da Corte Cost. n. 204 del 2004, secondo cui le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Va da sé che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il soggetto privato produttore di energie rinnovabili, ogni qual volta la materia del contendere non riguardi le tariffe, né la materia della loro quantificazione, né la concessione degli incentivi, ma soltanto l'inadempimento contrattuale, peraltro neppure negato in relazione al 2018 dal gestore (come sottolinea anche la Procura generale nelle sue conclusioni) che ha soltanto rappresentato di aver pagato a sua avviso in eccesso nel 2011 e di aver trattenuto le somme richieste dal privato in riferimento al 2018, in compensazione di quelle precedentemente versate in eccedenza. Secondo i Giudice di legittimità, quindi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, cui va rimessa la causa per la celebrazione del giudizio di merito ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Data: 29 Settembre 2021
È COMPITO DELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE CONTROLLARE LA REGOLARITÀ DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E DARNE CONTO TRAMITE VERBALIZZAZIONE

La vicenda in esame trae spunto dall’iniziativa giudiziaria avviata dal condominio attore che conveniva in giudizio l'amministratore in quanto – a suo dire - responsabile ai sensi dell'art. 1710 c.c., stante la circostanza per la quale, con la propria condotta negligente e consistente nel convocare irregolarmente i condomini, avesse causato l'annullamento della delibera con conseguente condanna del Condominio in sede giudiziale. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l’amministratore, il quale chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la manleva da parte della propria assicurazione in caso di sua eventuale condanna risarcitoria. Il medesimo, in particolare, eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa atteso che – a suo dire –per un verso, non sussistesse interesse ad agire, non risultando l'avvenuto pagamento dell'importo da parte del Condominio; per altro, sulla scorta dell’assunto per il quale “l'annullamento di una delibera assembleare a seguito di ricorso non presuppone necessariamente un errore dell'amministratore condominiale, il quale aveva peraltro agito conformemente alle istruzioni ricevute, effettuando la convocazione tramite consegna presso l'ufficio del ...., marito della ......”

Data: 14 Settembre 2021
Consulenza Tecnica d'Ufficio relativa ad un garage ubicato al piano cantinato di un edificio con irregolarità/abusi

Consulenza Tecnica d'Ufficio relativa ad un garage ubicato al piano cantinato di un edificio con irregolarità/abusi, dove, all'atto della vendita, di conseguenza, sono stati riscontrati problemi legati a tali difformità edilizie. Il CTU viene nominato per verificare tali difformità con l'indicazione delle relative spese per la regolarizzazione dell'intera unità immobiliare.

Data: 21 Luglio 2021
IN MATERIA URBANISTICA, LA MERA VISIBILITÀ DÌ PANNELLI FOTOVOLTAICI DA PUNTI DÌ OSSERVAZIONE PUBBLICI NON CONFIGURA EX SE UN’IPOTESI DÌ INCOMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Nella vicenda oggetto di disamina, il ricorrente, proprietario dell’edificio residenziale sito nel Comune di Gussago, in data 11 luglio 2016, chiedeva all’Amministrazione Comunale il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione, sul tetto a falda del predetto edificio, di un impianto fotovoltaico costituito da 22 moduli per una superficie complessiva di 36,59 mq. In data 13 luglio 2016, la Commissione comunale per il Paesaggio esprimeva parere favorevole - chiedendo esclusivamente “di mantenere una forma regolare e non frastagliata”. All’uopo, l’istanza veniva trasmessa dal Comune alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di cui all’art. 146 comma 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Sta di fatto che, con provvedimento del 10 ottobre 2016, la Soprintendenza formulava definitivamente parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando i motivi ostativi già evidenziati nel preavviso di diniego, di tal ché, con provvedimento notificato il 17 ottobre 2016, il Comune di Gussago negava definitivamente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, richiamando per relationem le motivazioni di cui al parere negativo vincolante reso dalla Soprintendenza.

Data: 22 giugno 2021
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO AL QUALE VENGA REVOCATO L'INCARICO PRIMA DELLA SCADENZA PATTUITA, E SENZA UNA GIUSTA CAUSA, AI SENSI DELL'ART. 1725 COMMA 1 C.C., HA DIRITTO SIA ALL'EVENTUALE CREDITO PER IL COMPENSO MATURATO, SIA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso in esame è accaduto che un'amministratrice di condominio aveva incardinato relativo giudizio innanzi al competente Ufficio del Giudice di Pace per chiedere sia il pagamento del saldo dei propri compensi, che il risarcimento dei danni dalla stessa patiti in conseguenza della revoca del suo mandato, operata dal Condominio prima del tempo convenuto. Il Giudice di Pace respingeva le richieste attoree, di tal ché l’amministratrice decideva di ricorrere in Appello; sta di fatto che il Tribunale di Palermo accoglieva solo in parte le doglianze della medesima. Ciò posto, F.L., nella sua qualità, ricorreva in Cassazione avanzando un unico motivo di ricorso, per mezzo del quale deduce “la violazione e falsa applicazione degli artt. 2237 e 1725, in relazione all'art. 1129 c.c., sostenendo nel primo paragrafo che al rapporto che intercorre tra condominio ed amministratore non possa applicarsi l'art. 2237 c.c., in quanto norma attinente, piuttosto, al contratto d'opera intellettuale, mentre nel secondo paragrafo si evidenzia l'applicabilità nella specie dell'art. 1725 c.c., dovendosi assimilare l'amministratore condominiale ad un mandatario con rappresentanza”. Questa la rappresentazione dei fatti. Tanto premesso, la Corte di Legittimità ha accolto il ricorso introitato dall'amministratrice condominiale, poiché fondato.

Data: 16 Giugno 2021
TUTTI I CONDÒMINI DEVONO PARTECIPARE AI COSTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO, ATTESO CHE IL CAPPOTTO TERMICO NON È UN'OPERA VOLUTTUARIA O GRAVOSA, E TUTTI I CONDOMINI SE NE AVVANTAGGIANO

La vicenda trae origine dall’azione di alcuni condòmini avverso il Condomino di appartenenza, consistente nell’impugnazione di due delibere tramite le quali si era provveduto a ripartire tra gli stessi le spese sostenute per la coibentazione dell'edificio. Gli attori restavano soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, di tal ché si determinavano a presentare relativo gravame innanzi alla Corte di cassazione, sollevando ben 8 motivi di ricorso. In primo luogo va detto che, i ricorrenti, con riferimento al primo motivo di ricorso, sostengono come i lavori realizzati per la coibentazione dell'edificio condominiale rappresentino innovazioni gravose e voluttuarie, da ripartirsi ai sensi dell'art 1221 c.c. - norma che consente ai condomini che non sono interessati a trarne vantaggio, di essere esentati da qualsiasi contributo di spesa. La Corte di Legittimità sancisce l’inammissibilità della suddetta doglianza. Invero, in materia, si deve richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale “si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell’art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull’entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua” (ex plurimis, Cass. Sez. 2, 18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408).

Data: 4 Giugno 2021
IN MATERIA DI ESTIMO CATASTALE, IN ASSENZA DI VARIAZIONI EDILIZIE, LA REVISIONE DELLE RENDITE CATASTALI URBANE NON RICHIEDE IL PREVIO SOPRALLUOGO DELL'UFFICIO, NÉ TANTOMENO IL SOPRALLUOGO È NECESSARIO QUANDO IL NUOVO CLASSAMENTO CONSEGUE AD UNA DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE PRESENTATA DAL CONTRIBUENTE

La vicenda oggetto di analisi trae origine dall’impugnazione, da parte della società odierna ricorrente - proprietaria di un piccolo albergo con annesso ristorante – dell’avviso di accertamento con il quale era stato eseguito, nell'anno 2011, un nuovo classamento dell'immobile, con attribuzione di nuova maggiore rendita, a seguito di denuncia di variazione per una ristrutturazione. La società, invero, ha all’uopo dedotto come detta ristrutturazione avesse riguardato la mera realizzazione di una uscita di sicurezza e di un accesso alla cucina e alla reception, ovverosia variazioni tali da non giustificare l’attribuzione di una rendita così elevata. La stessa ricorrente ha, altresì, dedotto che non è stato eseguito un preventivo sopralluogo. Ciò posto, sia la CTP, che, in secondo grado di giudizio, la CTR del Veneto hanno rigettato l’impugnazione, sulla scorta dell’assunto per il quale gli interventi di ristrutturazione non potessero essere qualificati quali marginali, di tal ché la rendita attribuita dovesse ritenersi congrua. Avverso la sentenza emessa dalla CTR Veneto del 2.12.2013, la società ha presentato relativo gravame in Cassazione, sollevando tre motivi di ricorso. Compiuta tale doverosa rappresentazione dell’antefatto, si deve rappresentare come il Supremo Consesso abbia trattato congiuntamente i 3 motivi di ricorso, ritenendoli infondati.

Data: 4 Giugno 2021
IL RUMORE IDONEO AD INTEGRARE IL REATO DI DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE DEVE ESSERE AVVERTITO DA PIÙ SOGGETTI, MA I DANNI DERIVANTI DAL RUMORE MEDESIMO POSSONO ESSERE CHIESTI ANCHE SOLTANTO DA UN CONDOMINO

Con riferimento al caso di specie, la Corte di Appello di Milano ha accolto il gravame introitato della costituita parte civile M.G., e, per l’effetto, ha riformato la sentenza del 24 ottobre 2017 del tribunale di Milano, con la quale I.A. era stata assolta "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" in relazione alla contravvenzione ex art. 659 c.p., affermandone la responsabilità ai soli effetti civili e condannandola al risarcimento del danno in favore di M.G.. Ciò posto, I.A. ha proposto ricorso per cassazione, in merito a tre specifiche doglianze. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, l’imputata ha evidenziato la carenza d'interesse all'impugnazione della parte civile a fronte della natura dell’assoluzione intervenuta, siccome adottata con la clausola " perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", che come tale è inidonea ad assumere efficacia di giudicato in sede civile o amministrativa, ex art. 652 c.p.p..

Data: 26 Maggio 2021
IL CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, COMPORTA UNICAMENTE L'ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DALLE NORME URBANISTICHE, MA NON DI QUELLI DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale di Foggia condannava R.M.T. alla pena di 2.000 Euro di ammenda, atteso che la medesima, senza darne avviso scritto con progetto allegato al competente ufficio pubblico, e senza, dunque, la preventiva autorizzazione del competente ufficio pubblico, realizzava una scalinata esterna di collegamento dell'abitazione con il retrostante giardino, eseguendo, altresì, i suddetti lavori in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche contenute nel D.M. 14 gennaio 2008. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale pugliese, l'imputata proponeva apposito gravame, affidato a quattro motivi. Preliminarmente, è doveroso far riferimento a quanto previsto in materia dalla Legislazione nazionale e, all’uopo, dal D.P.R. n. 380/2001, concernente la disciplina dell’Edilizia urbanistica e residenziale.

Data: 19 Maggio 2021
VANNO CONSIDERATI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ANCHE QUELLI CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE E NELLA RICOSTRUZIONE CON LA STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA DI QUANTO PREESISTENTE, AD ECCEZIONE DELLE INNOVAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Nel caso che ci occupa, i ricorrenti OMISSIS comproprietari dell'immobile sito in Ruvo di Puglia al Vico I OMISSIS, nell'agosto del 2010, iniziavano lavori di ristrutturazione, procedendo, anzitutto, alla rimozione delle coperture in amianto, insistenti sulle soffitte, e provvedendo, altresì, in tale sede, alla demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali delle medesime soffitte. Sta di fatto che, a seguito di un sopralluogo di personale comunale, veniva disposta dal Comune la sospensione dei lavori, di tal ché i ricorrenti provvedevano a depositare, presso l'Ufficio tecnico del Comune, apposita richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Detta istanza veniva riscontrata con nota di diniego emessa dal Direttore d'Area, avverso la quale i ricorrenti facevano pervenire osservazioni e documenti, ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990. La domanda di permesso di costruire in sanatoria dei ricorrenti veniva, tuttavia, respinta, con provvedimento del 7.8.2014; avverso detto provvedimento i ricorrenti producevano nuove osservazioni chiedendo la revoca in autotutela ma, rimanendo inesitata tale nuova istanza, i medesimi decidevano di introitare ricorso, depositato in data 22.11.2014. Nello specifico, il Comune di Ruvo di Puglia decideva di voler negare la sanatoria edilizia sulla scorta delle seguenti motivazioni: 1) mancanza della firma dei richiedenti sull’istanza in sanatoria; 2) compilazione solo parziale del suddetto modello di istanza di sanatoria e mancanza di alcune indicazioni sul fabbricato, ritenute obbligatorie; 3) non rispondenza dei lavori eseguiti sine titulo rispetto alla sagoma preesistente del fabbricato; 4) circostanza per la quale l'accatastamento del 1960 e le immagini di Google Map indicherebbero, in origine, un prospetto e una sagoma diversi; 5) l'immobile dovrebbe ritenersi qualificabile in zona omogenea A/1 (Aree urbane di valore storico ambientale), per la quale la disciplina urbanistica vieterebbe la modifica di prospetti e sagome al fine di salvaguardare le caratteristiche costruttive e strutturali originarie; 6) da ultimo, la disciplina vigente nella detta zona A/1 consentirebbe "nuove aperture lucifere a livello di soffitte esistenti a condizione che le stesse siano in asse con le finestre presenti ai piani sottostanti”.

Data: 28 Aprile 2021
Helpdesk
Richiamami