FONDO PATRIMONIALE - REVOCA PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI - ESCLUSIONE DELLA NATURA DI DONAZIONE OBNUZIALE

FONDO PATRIMONIALE - REVOCA PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI - ESCLUSIONE DELLA NATURA DI DONAZIONE OBNUZIALE

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 1950/2026), la Suprema Corte affronta il tema della qualificazione giuridica della costituzione di un fondo patrimoniale con effetto traslativo, escludendone la riconducibilità alla donazione obnuziale ex art. 785 c.c. in assenza di un matrimonio futuro. La Suprema Corte afferma che, ove l’atto presenti natura di liberalità, ai sensi dell’art. 809 c.c., esso può essere soggetto a revocazione per sopravvenienza di figli, cassando la sentenza di merito che ne aveva negato la revocabilità.
    Data: 4 Marzo 2026
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