IL CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, COMPORTA UNICAMENTE L'ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DALLE NORME URBANISTICHE, MA NON DI QUELLI DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA ANTISISMICA

IL CONSEGUIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, COMPORTA UNICAMENTE L'ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DALLE NORME URBANISTICHE, MA NON DI QUELLI DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Specifiche

    Descrizione: Con riferimento al caso di specie, il Tribunale di Foggia condannava R.M.T. alla pena di 2.000 Euro di ammenda, atteso che la medesima, senza darne avviso scritto con progetto allegato al competente ufficio pubblico, e senza, dunque, la preventiva autorizzazione del competente ufficio pubblico, realizzava una scalinata esterna di collegamento dell'abitazione con il retrostante giardino, eseguendo, altresì, i suddetti lavori in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche contenute nel D.M. 14 gennaio 2008. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale pugliese, l'imputata proponeva apposito gravame, affidato a quattro motivi. Preliminarmente, è doveroso far riferimento a quanto previsto in materia dalla Legislazione nazionale e, all’uopo, dal D.P.R. n. 380/2001, concernente la disciplina dell’Edilizia urbanistica e residenziale.
    Data: 19 Maggio 2021

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