INTERESSE DEL MINORE: INCOERCIBILITÀ DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORE IN CAPO AL GENITORE NON COLLOCATARIO EX ART. 614-BIS C.P.C.

INTERESSE DEL MINORE: INCOERCIBILITÀ DEL DIRITTO-DOVERE DI VISITA DEL FIGLIO MINORE IN CAPO AL GENITORE NON COLLOCATARIO EX ART. 614-BIS C.P.C.

Specifiche

    Descrizione: Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha affermato l’incoercibilità, anche nelle forme dell’esecuzione ex art. 614-bis c.p.c., del diritto-dovere di visita del figlio minore, come spettante al genitore non collocatario. Il punto nodale della motivazione della pronuncia è da individuare nell’assunto per cui il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario si declina in due distinte accezioni cui consegue una diversa tutela sul piano giurisdizionale. Nel momento in cui si pone l’attenzione sul “diritto”, la tutela apprestata dall’ordinamento afferisce alle eventuali inadempienze poste in essere dall’altro genitore che viene garantita facendo ricorso agli strumenti di esecuzione indiretta o risarcitori come previsti dall’art. 709 ter c.p.c. Con riferimento, invece, al c.d. “dovere”, va osservato come l’adempimento è lasciato in via esclusiva all’autonoma e spontanea osservanza da parte dell’interessato. Ed è proprio con riferimento a questa specifica accezione che la Suprema Corte sofferma la propria attenzione, precisando come si tratti di un obbligo non solo infungibile, ma soprattutto non coercibile secondo gli strumenti apprestati dall’ordinamento con l’art. 614-bis c.p.c. La Corte precisa, di conseguenza, che in caso di inottemperanza al dovere di visita, il genitore non collocatario non può evidentemente neanche essere “costretto” a non reiterare la condotta omissiva con le misure contemplate ex art. 709-ter c.p.c.. Purtuttavia, si precisa come quand’anche tali condotte non siano coercibili, purtuttavia, le stesse produrrebbero comunque gravi conseguenze per il genitore che si renda inadempiente e ciò sia da un punto di vista civilistico in punto di affidamento, decadenza della responsabilità genitoriale o provvedimenti limitativi; sia sul piano penale, con riferimento ai delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Va osservato, poi, come la decisione della Suprema Corte si pone in linea con la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale è necessario operare una valutazione ispirata a “grande prudenza” prima di fare ricorso alla coercizione, soprattutto in una materia – quale quella afferente alle relazioni tra genitori e figli non collocatari – estremamente delicata e complessa (in tal senso Reigado Ramos/ Portogallo, n. 73229/01, par. 53, 22). 2 Da ultimo la Suprema Corte pone l’attenzione sulle differenze tra l’esecuzione indiretta ex art. 614-bis c.p.c. e quella di cui all’art. 709-ter c.p.c.. In particolare, si osserva come mentre i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. sono adottati solo a seguito dell’inadempimento, al fine di sanzionarlo o di impedire che si possa ripetersi; quelli adottati ex art. 614 bis c.p.c. rappresentano una sorta di “prius” processuale, atteso che si concretizzano in una pronuncia accessoria rispetto ad una sentenza di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (sul punto di estremo interesse Trib. Roma, 24.04.2019, n. 8771).
    Data: 26 Gennaio 2021

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