AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO – NON EQUIPOLLENZA DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE - CASISTICA

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE – AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO – NON EQUIPOLLENZA DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE - CASISTICA

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 16166/2024), la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’interruzione della prescrizione in favore dei creditori, con effetto permanente per tutta la durata della procedura, si determina solo a seguito dell’ammissione allo stato passivo della procedura del relativo credito, di talché non può essere riconosciuto effetto analogo alla mera presentazione da parte del creditore dell’istanza di ammissione al passivo, non assimilabile alla proposizione della domanda giudiziale.
    Data: 3 Settembre 2024

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