COMPENSAZIONE DELLE SPESE - MEZZO DI IMPUGNAZIONE ERRATO NON INTEGRA UNA GRAVE ED ECCEZIONALE RAGIONE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 25216/2026), la Suprema Corte torna sui presupposti che consentono al Giudice di disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. La pronuncia chiarisce che l’erronea scelta del mezzo di impugnazione, quando la disciplina normativa applicabile sia chiara e non presenti oscillazioni interpretative, non costituisce una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese; né tale presupposto può essere individuato nel rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’impugnazione o in formule generiche quali le “ragioni del contenzioso”. Quando il Giudice intenda derogare al principio della soccombenza è necessaria una motivazione effettiva e verificabile.
Data:
15 Ottobre 2026