CONVIVENZA MORE UXORIO - VERSAMENTI DI DENARO DEL CONVIVENTE A FAVORE DELL’ALTRO - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE - NO RESTITUZIONE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 11337/2025), la Suprema Corte ha ribadito che, nel caso di convivenza more uxorio, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell’altro durante la convivenza, costituendo adempimento di un’obbligazione naturale, in quanto esecuzione di un dovere morale e sociale, non devono essere restituiti.
Data:
11 Giugno 2025