GIUDIZIO PENALE - TERMINE PER LA REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE FERIALE - CHIARIMENTI
Specifiche
Descrizione:
Nella sentenza in commento (n. 26439/2024), la Suprema Corte penale ha chiarito che il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini. Nel caso che ci occupa, la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla imputata per intempestività. Avverso tale decisione la parte depositava l’odierno ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge processuale e profili di illegittimità costituzionale atteso che – secondo parte ricorrente – la “tardività” dell’appello era conseguita alla sospensione feriale, per il deposito della sentenza, non computata dal Giudice di seconde cure.
Data:
10 Settembre 2024