GLI APPORTI FUORI CAPITALE DEI SOCI NELLE SOCIETÀ PER AZIONI

GLI APPORTI FUORI CAPITALE DEI SOCI NELLE SOCIETÀ PER AZIONI

La presente trattazione mira a fornire – senza alcuna pretesa di esaustività – un contributo in ordine alla discussa, quanto interessante tematica dei versa- menti fuori capitale. Nella pressoché totale assenza di indici normativi di riferimento, la prassi societaria ha dato vita, con il suo quotidiano evolversi, ad una serie di figure poste in una posizione ibrida, collocata in via intermedia tra l’istituto dei con- ferimenti e quello dei finanziamenti alla società, ed è stato poi compito degli interpreti cercare di fornire adeguato commento al presente fenomeno, tentando di ricostruirne la natura giuridica, (anche e soprattutto in considerazione della poliforme fisionomia che di volta in volta ogni fattispecie presenta), di fornire una possibile disciplina applicativa, onde colmare al suddetto deficit normativo allo stato esistente. A mezzo del presente contributo, principiando dall’analisi del diffuso fenomeno della sottocapitalizzazione, vero e proprio terreno fertile per la nascita e lo sviluppo di siffatti apporti in società, si dedica particolare attenzione alla trattazione - in maniera attenta e, per quanto possibile, coerente con le autorevoli opinioni fatte proprie dalla letteratura– delle figure degli apporti fuori capitale non assistiti (per lo meno nella loro accezione fisiologica) da alcun obbligo di restituzione, con ciò facendosi riferimento alle figure dei versamenti a fondo perduto, quelli in conto capitale, in conto aumento capitale (ove ammessi) ed in conto futuro aumento di capitale. È stata successivamente presa in considerazione la possibilità di poter effettuare tali apporti in modo diverso dal denaro (cd. versamenti fuori capita- le in natura), avendo particolare riferimento alle potenziali interrelazioni con la disciplina della stima dei beni apportati e delle problematiche relative alle eventuali operazioni di aumento del capitale sociale, specie in ordine alla necessaria tutela dei creditori sociali. Si è altresì provveduto ad analizzare le possibili interrelazioni tra disciplina sociale e parasociale, prendendo a spunto l’ipotesi – per il vero alquanto frequente nella prassi – in cui l’esecuzione di determinati versamenti sia accompagnata, a monte, da uno specifico accordo, a latere del contratto sociale che renda obbligatorio per i paciscenti addivenire a simili forme di approvvigiona- mento patrimoniale dell’ente. Da ultimo, si è proceduto alla trattazione delle principali questioni in tema di finanziamento, in via trasversale ed incidentale e, quindi, limitatamente alle possibili interrelazioni che l’unica normativa vigente nel nostro ordinamento (dettata, come noto, in tema di S.r.l.) possa avere sui modelli societari per azioni. E così, da una disamina delle più autorevoli opinioni dottrinarie ante riforma, si è in seguito tentato di ragionare in ordine ad una possibile applicazione analogica dell’art. 2467, c.c., anche alle società per azioni, avendo, quale chiave di lettura ed anello di congiunzione, sia la fattispecie (pure oggetto di anali- si) relativa alla possibilità di compensazione – sia in S.p.a. che in S.r.l. - tra il credito da restituzione del finanziamento che il socio detenga in riguardo della società, con il debito da conferimento che il socio tiene verso l’ente medesimo in dipendenza dell’avvenuto esercizio del proprio diritto di opzione o sottoscrizione, sia l’ipotesi di cui all’art. 2497-quinquies, c.c., in tema di gruppi di società, che rende applicabile, seppur limitatamente ad alcune specifiche ipotesi, la disciplina sulla postergazione anche alle società azionarie.

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