IMPUGNAZIONI CIVILI - FALLIMENTO DELLA PARTE DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NOTIFICA DELL’ATTO DI APPELLO AL PROCURATORE ANZICHÉ AL CURATORE - CONSEGUENZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - FALLIMENTO DELLA PARTE DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NOTIFICA DELL’ATTO DI APPELLO AL PROCURATORE ANZICHÉ AL CURATORE - CONSEGUENZE

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 25230/2024), la Suprema Corte ha stabilito che qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
    Data: 12 Novembre 2024

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