IN TEMA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, RISPONDE DEL REATO DI CUI AGLI ARTT. 16 E 20, COMMA 1, D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL SINDACO CHE OMETTE DI RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SCUOLA COMUNALE, IN ASSENZA DI FORMALE ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AD ALTRO SOGGETTO

IN TEMA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, RISPONDE DEL REATO DI CUI AGLI ARTT. 16 E 20, COMMA 1, D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL SINDACO CHE OMETTE DI RICHIEDERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SCUOLA COMUNALE, IN ASSENZA DI FORMALE ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA AD ALTRO SOGGETTO

Specifiche

    Descrizione: La vicenda processuale oggetto di odierna disamina può così sintetizzarsi. Con sentenza del 6 giugno 2019, il Tribunale di Taranto condannava D.P.E. alla pena di € 800 di ammenda, per aver omesso, in qualità di Sindaco pro tempore, di richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, e art. 20, comma 1. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato presentava ricorso per cassazione, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo, il Sindaco p.t. evidenziava come fosse del tutto erroneo configurare una responsabilità a suo carico, in luogo di quella del Dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, attesa la circostanza per la quale, dopo aver avuto contezza della verifica ispettiva dei Vigili del Fuoco, il ricorrente avesse impartito congrue disposizioni al Segretario comunale e al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, alle quali era seguita sinanche delibera della Giunta comunale.
    Data: 31 Maggio 2022

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