INFORTUNISTICA STRADALE 2019
In questa nuova edizione dell’infortunistica stradale si è mirato a dare conto delle ultime novità che hanno interessato il settore di cui si discute, siano esse normative o giurisprudenziali, mantenendo però l’impostazione originaria, nella convinzione che essa sia utile al professionista che deve affrontare il singolo caso concreto. Tra le novità più importanti di matrice giurisprudenziale, si segnala l’ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla pro- cedura da applicare all’indennizzo diretto. Gli Ermellini, dando continuità all’indirizzo sorto nel 2017, sembrano ormai ritenere che nel caso in cui il danneggiato voglia optare per la procedura di indennizzo diretto sia obbligato a chiamare in giudizio anche il responsabile civile, considerato litisconsorte necessario. Tale soluzione, che ad avviso di chi scrive si basa su una forzatura del dato normativo, lascia numerose perplessità in ordine all’utilità di tale procedura, atteso che in questo modo rischia di non esser- ci molta differenza tra l’indennizzo diretto e la procedura ordinaria, quanto meno in fase giudiziale. Tra le altre novità giurisprudenziali, si è dato conto di come la Corte di Cassazione, in attesa che vengano emanate le tabelle per i danni di non lieve entità, come previsto dalla novella del 2017, appaia ormai indirizzata ad applicare le cc. dd. Tabelle milanesi per la liquidazione del danno, poiché ritenute un giusto parametro, peraltro in continuo aggiornamento (l’ultima modifica, infatti, si è registrata nell’anno 2018). Si è ribadito, ancora una volta, che il danno non patrimoniale è unico e debba essere liquidato in base a tali tabelle tenendo conto della c.d. Personalizzazione. Quanto alle modifiche normative, delle quali si era già accennato nel- la precedente versione, non può tacersi che gli addetti del settore sono rimasti vivamente scossi dall’introduzione di una norma, il comma 3bis dell’art. 135 del Codice delle Assicurazioni, che ha dettato l’obbligo di indicare i testimoni già nella denuncia del sinistro, pena la loro inammissibilità nell’eventuale fase giudiziale: tale norma, infatti, mal si concilia con il diritto di agire e difendersi in giudizio ex art. 24 Cost. Inoltre, non ha ad oggi sortito alcun effetto la previsione di una tabella nazionale per la liquidazione del danno di non lieve entità: il decreto attuativo della relativa disposizione non è ancora pervenuto. Per dare una maggiore completezza alla presente trattazione, infine, si è deciso di introdurre un nuovo capitolo, concernente i danni causati dalla c.d. l’insidia stradale, poiché tale tema, oltre a rientrare nell’infortunistica stradale, è stato oggetto di recentissime pronunce: nel 2018, infatti, si sono registrate numerose sentenze che, se per alcuni aspetti sembrano affermare la responsabilità dell’Ente gestore della strada ex art. 2051 c.c., per altro verso riconducono sotto la diversa disciplina dell’art. 2043 c.c. i sinistri causati dagli animali randagi o selvatici.