LA GIOVANE ETÀ NON È DI PER SÉ UN'ATTENUANTE, SE NON QUANDO PREGIUDICA LA MATURITÀ DEL SOGGETTO E LA CAPACITÀ DI VALUTARE LA PROPRIA CONDOTTA IN BASE ALLE REGOLE DEL VIVERE CIVILE
Specifiche
Descrizione:
Il principio di diritto enucleato dalla Corte di Legittimità concerne la fattispecie relativa all’incriminazione di sei imputati ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609 ter, comma 1, n. 2, c.p.. Invero, nel caso in esame accadeva che gli imputati molestavano sessualmente una cittadina britannica dopo averle somministrato sostanze stupefacenti, meglio note come droga dello stupro. Sta di fatto che la Corte di Appello di Napoli ridimensionava la pena della reclusione - così come stabilita dal Tribunale di Torre Annunziata - in favore dei diversi imputati, riconoscendo agli stessi le attenuanti generiche. Ciò posto, il P.G. presentava ricorso in Cassazione, adducendo la violazione dell'art. 62 bis c.p, il quale contempla le attenuanti generiche, atteso che, a detta del Procuratore, la motivazione contenente le attenuanti avrebbe dovuto indicare elementi positivi in grado di giustificarne la concessione. Di contro, nel caso di specie ciò non può ritenersi configurabile, né tantomeno le attenuanti generiche possono essere frutto di una benevola concessione da parte del Giudicante. Nello specifico, il Procuratore contestava alla S.C. il non aver preso in considerazione in misura adeguata la preoccupante personalità degli imputati, esclusa solo dalla giovane età degli stessi e dall'assenza di precedenti penali; per tale ragione, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche.
Data:
21 giugno 2022