Le successioni e le donazioni

Le successioni e le donazioni


ISBN-13
9788868712082
L’istituto delle successioni per causa di morte è tra i più antichi e longevi della storia del diritto, lo ritroviamo sin dalle prime forme elementari di società. Al pari della famiglia, di cui in origine fu una costola, la successione consentiva al primogenito di subentrare in qualità di erede nel patrimonio del padre defunto, posto al vertice della gerarchia di natura patriarcale. In principio, se nell’antico Oriente le leggi sumere e hittite, fino a oggi rinvenute, non si occuparono del diritto ereditario, ciò non può dirsi dei Medioassiri e, in particolare, dei Babilonesi le cui leggi di Hammurabi trattarono diffusamente l’argomento, considerato un fondamentale punto di equilibrio tanto nella configurazione familiare quanto nella certezza dei rapporti giuridici post mortem. Anche il diritto attico del V e IV secolo a. C. affonda le radici del diritto successorio nel concetto etico-sacrale del bilanciamento tra i principi generali della polis greca e quello di autonomia della famiglia di fronte allo Stato; infatti, la successione non era un mero subingresso dell’erede nel patrimonio del de cuius, ma una vera e propria trasmissione del diritto di sovranità dell’oikos. Una nuova elaborazione della disciplina si ebbe con le successio mortis causa del diritto romano antico e classico. È questo il tempo dello sviluppo normativo che articola il procedimento successorio, subordina la successione legittima a quella testamentaria, individua i soggetti successibili ed estende le classi degli eredi ordinari a cinque (discendenti, ascendenti, collaterali, parenti più prossimi e coniuge). L’istituto inizia ad assumere connotati propri e a essere trattato separatamente dalla famiglia; vengono introdotti termini qualificativi come asse ereditario e forme distinte di accettazione dell’eredità, al punto tale che le norme del diritto romano furono conservate nei territori governati dai barbari e adottate nei casi di successioni iure Longobardorum o iure Francorum. Ma è con la rivoluzione francese e l’entrata in vigore del Code Napoléon, che si supera il principio agnatizio per deviare verso un trattamento di eguaglianza tra uomini e donne nel diritto successorio in base al quale la qualifica di erede discende esclusivamente dalla legge, ciò comportando una netta differenza rispetto al futuro codice civile del 1865.In epoca contemporanea, dunque, il titolo II del codice civile italiano del 1942 altro non è che il frutto di un percorso plurimillenario, il cui sviluppo giuridico rappresenta l’evoluzione della fattispecie, constatabile, come avviene con la teoria naturalistica di Darwin, attraverso lo studio delle fasi di crescita. La morte non è un fatto giuridicamente irrilevante, il suo verificarsi contempla la produzione di effetti successori a tutela dei diritti dei terzi nei rapporti giuridici in essere e di chi ne subentrerà, nonché aziona il procedimento legale, da espletare in tempi certi, dal momento dell’apertura della successione fino alla accettazione dell’eredità.  L’autore, prestigioso notaio, dedito alla divulgazione dottrinale, ha offerto un contributo esaustivo, senza nulla tralasciare, approfondendo l’intero istituto con taglio pratico, ricco di giurisprudenza, di schemi e di formule. L’opera evidenzia, inoltre, gli aspetti fiscali legati o riconducibili alle successioni per causa di morte e conclude descrivendo gli atti di liberalità.
* Direttore della collana “I Saggi del Diritto”

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