L’IMMOBILE OGGETTO DI UNA DONAZIONE INDIRETTA DA PARTE DEL FIDANZATO ALLA PROMESSA SPOSA VA RESTITUITO PERCHÉ RIENTRA TRA I DONI FATTI A CAUSA DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO EX ART. 80 C.C.
Specifiche
Descrizione:
Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 80 c.c. alla c.d. donazioni indirette. La vicenda prende spunto dal caso di un fidanzato che, in vista del futuro matrimonio, aveva fornito alla futura moglie il denaro necessario per acquistare un immobile. Il matrimonio, tuttavia, non veniva più celebrato e l’uomo agiva in giudizio contro la sua ex ragazza ed il venditore dell’immobile per chiedere la revoca dell’atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 c.c.. In primo e secondo grado la domanda veniva respinta in quanto veniva affermato che la norma riguardava solo le liberalità d’uso ex art. 770 c.c., mentre venivano escluse le donazioni indirette. Nella sentenza qui di seguito riportata la Suprema Corte invero accoglie la censura sollevata, affermando come non sia condivisibile l’equiparazione del dono tra fidanzati alle liberalità d’uso, ossia all’attribuzione che viene erogata per i servizi resi o in ragione degli usi. Secondo la Cassazione, invero, nella nozione di dono devono rientrare le donazioni, siano esse dirette e indirette, in quanto tale interpretazione della norma appare in linea con l’agire ed il sentimento sociale. La ratio dell’art. 80 c.c. non riguarda il valore o l’entità del dono, quanto la volontà di eliminare i segni di un rapporto che non si è concretizzato.
Data:
23 Novembre 2021
Download:
Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29980