OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DA ILLECITO AQUILIANO – CALCOLO DEGLI INTERESSI COMPENSATIVI – DETERMINAZIONE NON AUTOMATICA, NÉ PRESUNTA IURIS ET DE IURE – APPLICABILITÀ DELL’ART. 1223 C.C. E/O DELL’ART. 1226 C.C.
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 19063/2023), la Suprema Corte ha precisato che l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, con la conseguenza che gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio che deriva dalla mancata disponibilità della somma, equivalente al danno subito, nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione del danno; ciò posto, per la determinazione di tali interessi è necessario che il danneggiato provi, anche solo presuntivamente, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento.
Data:
5 Settembre 2023