OBBLIGAZIONI - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE E CONSEGUENTE ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ - FATTISPECIE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento (n. 10638/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in materia di responsabilità contrattuale - chiarisce e ribadisce che l’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento della prestazione dovuta può costituire causa di esonero da responsabilità per il debitore solo ove non imputabile, in alcun modo, a quest’ultimo. Il caso che ci occupa trae scaturigine da una opposizione a decreto ingiuntivo - respinta in primo grado e successivamente in appello -, fondata sulla temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione in ragione del sequestro preventivo dell’impresa del debitore, inclusi i conti correnti ad essa intestati, disposto a seguito della pendenza di procedimento penale a suo carico. L’odierno ricorrente lamentava principalmente come la gravata sentenza avesse erroneamente escluso la temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione non considerandolo esente da colpa, sulla base della mera irrogazione della misura ex art. 321 c.p.p., paventando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1256, c. 2, c.c.
Data:
9 Maggio 2023