OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL C.T.U. EX ART. 170 D.P.R. N. 115/2002 - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DEPOSITO TELEMATICO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE, IN LUOGO DI QUELLO DEL CONTENZIOSO CIVILE
Specifiche
Descrizione:
Nell’ordinanza in commento, la Suprema Corte dispone che in tema di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), il deposito telematico del ricorso si perfeziona - anche ai fini del computo del termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento -, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, a nulla rilevando che il ricorso sia stato iscritto nel registro di volontaria giurisdizione, anziché nel registro del contenzioso civile. Nel caso che ci occupa, il ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di inammissibilità dell’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. poiché ritenuta tardiva, adducendo la violazione dell’art. 170 cit. La parte rilevava di aver effettivamente depositato il ricorso in via telematica nel termine previsto dei 30 giorni dalla comunicazione/notificazione del provvedimento - come risultante dagli atti - con iscrizione a ruolo presso la volontaria giurisdizione e che, successivamente, tale causa veniva rimessa agli affari civili contenziosi del Tribunale e riscritta nel relativo ruolo, oltre il termine previsto.
Data:
7 Febbraio 2023