POZZI GEOTERMICI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RENDITA CATASTALE - APPLICABILITÀ DELL’ART. 1, COMMA 2, L. N. 208/2015

POZZI GEOTERMICI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RENDITA CATASTALE - APPLICABILITÀ DELL’ART. 1, COMMA 2, L. N. 208/2015

Specifiche

    Descrizione: Nella sentenza in commento (n. 7322/2023), la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: «in materia catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo»
    Data: 4 Aprile 2023

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