PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA A MEZZO PEC - INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO NON VALIDO E/O INATTIVO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA A MEZZO PEC - INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO NON VALIDO E/O INATTIVO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Specifiche

    Descrizione: Nell’ordinanza in commento (n. 3703/2025), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla validità della notifica a mezzo PEC, ha stabilito che la stessa risulta perfezionata anche se l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risulti non valido e/o inattivo, sancendo il seguente principio di diritto: «In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo».
    Data: 9 Aprile 2025

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