RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’USO DEL TERRITORIO: GIUDIZI SULL’AN E SUL QUANTUM DELLE SANZIONI PECUNIARIE EDILIZIE
Specifiche
Descrizione:
La recentissima pronuncia del Consiglio di Stato in esame ribadisce il principio per cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133 lett. f), cod. proc. amm., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia. In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa. Anche nella presente fattispecie la pretesa sanzionatoria, posta a base del decreto ingiuntivo, e la successiva opposizione, generano una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio.
Data:
2 Febbraio 2021