SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE IN ASSENZA DI RECIPROCA SOCCOMBENZA E DELLE RAGIONI EX ART. 92, COMMA 2, C.P.C. - CONSEGUENZE
Specifiche
Descrizione:
Nel caso che ci occupa, l’odierno ricorrente proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione del giudice di secondo grado che, pur accogliendo integralmente l’appello spiegato dalla medesima parte, aveva compensato le spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’appellato. Il ricorrente deduce, quale unico motivo d’impugnazione, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che la illogicità ed erroneità della motivazione in merito alla compensazione delle spese di lite. Si ricorda a noi stessi che ai sensi dell’art. 92 cit., comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». Dalla lettera della norma codicistica consegue che - come correttamente rilevato dalla Corte nel caso di specie -, in materia di spese giudiziali, la compensazione, in assenza di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente nei casi su indicati, e la contumacia della parte non è tra questi.
Data:
7 Febbraio 2023