TASSAZIONE SU BASE CATASTALE E QUALIFICAZIONE COME AGRICOLA DELLE ATTIVITA’ DIRETTE ALLA MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO O DALL’ALLEVAMENTO DI ANIMALI
Specifiche
Descrizione:
La Commissione esprime il suo principio in tema di imposte sui redditi, sancendo come la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate da imprenditori agricoli, vadano a costituire attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c., di talché e medesime devono considerarsi produttive di reddito agrario. Preliminarmente, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione nazionale, corre l’obbligo rappresentare come il D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 32, classifichi come attività agricole finanche quelle di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”. Per quanto concerne il caso di specie, il Collegio ritiene quale normativa di riferimento applicabile la L. n. 266 del 2005, la quale sostiene come ".....la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3 comma del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario....", evidenziando come tali disposizioni debbano ritenersi applicabili “anche in relazione a prodotti agricoli acquistati presso terzi a condizione che questi ultimi non siano comunque prevalenti rispetto ai prodotti propri".
Data:
16 Febbraio 2021