Tutele minorili nella riforma del processo di famiglia
Il testo si compone di una serie di contributi relativi ad alcune delle nuove norme di procedura introdotte dalla riforma (d.lgs. n.149/2022) dedicate ai procedimenti in materia di persona e famiglia contenute nel Libro II, Titolo VI-bis, codice procedura civile “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (cd. procedimento PMF) in particolare negli articoli 473-bis e ss. c.p.c. La riforma, introdotta a seguito delle insistenti richieste provenienti dall’Europa, ha inciso sul diritto di famiglia e minorile ridisegnando i tratti del processo separativo con interventi a maggiore tutela della posizione dei figli minorenni nei conflitti. La riforma influisce sulla responsabilità educativa della coppia genitoriale e sul compito delle istituzioni per ricondurre la conflittualità della coppia genitoriale in dissolvimento in un contesto non nocivo per i minori con provvedimenti atti ad aiutare le persone coinvolte e costruire relazioni positive. Nell’opera di riforma hanno avuto importanza le decisioni giurisprudenziali di legittimità degli ultimi anni e sono state inserite figure a tutela dell’interesse dei minori coinvolti in procedure giudiziarie civili in ordine alla limitazione delle responsabilità genitoriali. Il testo offre un puntuale inquadramento di alcuni degli importanti istituti di tutela minorile nell’ambito della giustizia familiare, per i quali il legislatore ha provveduto ad una sistematizzazione delle norme, in precedenza sparse, ora opportunamente ricollocate nel codice di rito. Il testo approfondisce una serie di articoli, alcuni dei quali disciplinano l’istituto dell’ascolto del minore, un principio cardine dei procedimenti minorili, il suo diritto ad esprimere la propria opinione, oggetto di armonizzazione europea (art. 21, reg. UE, n. 1111 del 2019). La disciplina presenta differenze sostanziali rispetto alla precedente,
migliorandola. Le regole giuridiche consolidatesi nell’ordinamento italiano sull’audizione del minore infra-dodicenne capace di discernimento, quale adempimento obbligatorio (Cass. Civ., n. 16410/2020), svolto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, trovano, oggi, specifica collocazione negli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. I casi di esclusione motivata dell’audizione sono ora ben tipizzati quando l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, manifestamente superfluo, sussista un’ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore o manifesti la volontà di non essere ascoltato. La riforma introduce un’apposita disposizione sulle ipotesi di accordo tra genitori mirante a tutelare il minore a non essere esposto a possibili pregiudizi derivanti da un ulteriore coinvolgimento emotivo sulle vicende che hanno causato la rottura del nucleo familiare per cui il giudice può prendere atto dell’intervenuto accordo se ritiene non indispensabile procedere all’ascolto. Il testo affronta il riferimento normativo, all’art. 473 bis.6 c.p.c., sul diritto del minore a rifiutare relazioni con uno o tutti e due i genitori (che costituisce adesione all’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito) per cui il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali e allo stesso modo procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra minore e genitore, o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il legislatore della riforma, in attuazione di quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia, ha dato risalto alla figura del curatore speciale del minore. La nuova disciplina contenuta all’art. 473-bis.8 del novellato codice di procedura civile, è affrontata e approfondita nel presente testo. In ultimo il testo approfondisce l’art. 473-bis.10 c.p.c. - mediazione familiare, per cui il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi ad un mediatore tra le persone inserite nell'elenco dei mediatori formato a norma delle disposizioni di attuazione del codice per ricevere informazioni sulle finalità, i contenuti e le modalità del percorso onde valutare se intraprenderlo. La legge delega n. 206 del 2021, a salvaguardia del principio di bigenitorialità nei contesti di crisi della coppia genitoriale, ha recepito le indicazioni della Commissione Luiso di estendere l’utilizzo degli strumenti alternativi delle controversie anche al settore dei conflitti familiari. Il testo di facile consultazione è utilissimo ai diversi soggetti che costituiscono la rete di tutela minorile.
Specifiche
Titolo:
Tutele minorili nella riforma del processo di famiglia
Editore:
Edizioni Ad Maiora
Libro in brossura:
72 pagine
Anno:
Novembre 2023
Indice Analitico:
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Prefazione:
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Autore:
Marilina Intrieri