VANNO CONSIDERATI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ANCHE QUELLI CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE E NELLA RICOSTRUZIONE CON LA STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA DI QUANTO PREESISTENTE, AD ECCEZIONE DELLE INNOVAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

VANNO CONSIDERATI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ANCHE QUELLI CONSISTENTI NELLA DEMOLIZIONE E NELLA RICOSTRUZIONE CON LA STESSA VOLUMETRIA E SAGOMA DI QUANTO PREESISTENTE, AD ECCEZIONE DELLE INNOVAZIONI NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Specifiche

    Descrizione: Nel caso che ci occupa, i ricorrenti OMISSIS comproprietari dell'immobile sito in Ruvo di Puglia al Vico I OMISSIS, nell'agosto del 2010, iniziavano lavori di ristrutturazione, procedendo, anzitutto, alla rimozione delle coperture in amianto, insistenti sulle soffitte, e provvedendo, altresì, in tale sede, alla demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali delle medesime soffitte. Sta di fatto che, a seguito di un sopralluogo di personale comunale, veniva disposta dal Comune la sospensione dei lavori, di tal ché i ricorrenti provvedevano a depositare, presso l'Ufficio tecnico del Comune, apposita richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Detta istanza veniva riscontrata con nota di diniego emessa dal Direttore d'Area, avverso la quale i ricorrenti facevano pervenire osservazioni e documenti, ex art. 10-bis L. n. 241 del 1990. La domanda di permesso di costruire in sanatoria dei ricorrenti veniva, tuttavia, respinta, con provvedimento del 7.8.2014; avverso detto provvedimento i ricorrenti producevano nuove osservazioni chiedendo la revoca in autotutela ma, rimanendo inesitata tale nuova istanza, i medesimi decidevano di introitare ricorso, depositato in data 22.11.2014. Nello specifico, il Comune di Ruvo di Puglia decideva di voler negare la sanatoria edilizia sulla scorta delle seguenti motivazioni: 1) mancanza della firma dei richiedenti sull’istanza in sanatoria; 2) compilazione solo parziale del suddetto modello di istanza di sanatoria e mancanza di alcune indicazioni sul fabbricato, ritenute obbligatorie; 3) non rispondenza dei lavori eseguiti sine titulo rispetto alla sagoma preesistente del fabbricato; 4) circostanza per la quale l'accatastamento del 1960 e le immagini di Google Map indicherebbero, in origine, un prospetto e una sagoma diversi; 5) l'immobile dovrebbe ritenersi qualificabile in zona omogenea A/1 (Aree urbane di valore storico ambientale), per la quale la disciplina urbanistica vieterebbe la modifica di prospetti e sagome al fine di salvaguardare le caratteristiche costruttive e strutturali originarie; 6) da ultimo, la disciplina vigente nella detta zona A/1 consentirebbe "nuove aperture lucifere a livello di soffitte esistenti a condizione che le stesse siano in asse con le finestre presenti ai piani sottostanti”.
    Data: 28 Aprile 2021

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