RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA - DOMANDA GIUDIZIALE - EXTRA PETITA

Nell’ordinanza in commento (n. 24656/2024), la Suprema Corte si è pronunciata in tema di interpretazione della domanda giudiziale, stabilendo che il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto.

Data: 5 Novembre 2024
GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ SANITARIA - PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO - AMBIGUITÀ DELLE CONCLUSIONI - DISATTESA LA RICHIESTA DI APPROFONDIMENTO IN CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE

Nell’ordinanza in commento (n. 13038/2024), la Suprema Corte ha ribadito che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza.

Data: 22 Ottobre 2024
PROFESSIONI SANITARIE - SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA AD UN MEDICO VETERINARIO - MANCATA INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA DATA DI DELIBAZIONE - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE

Nell’ordinanza in commento (n. 19921/2024), la Suprema Corte ha stabilito che l’omessa indicazione della data di adozione della sanzione nella decisione pronunciata nei confronti dell’esercente la professione sanitaria non ne comporta la nullità, ex art. 47 d.p.r. n. 221/1950, ove nel provvedimento risulti che la sanzione sia stata assunta nel corso della trattazione orale, atteso che la predetta disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione i quali, anche in relazione all’art. 46 del d.p.r. cit. secondo cui il dispositivo è riportato nel verbale, devono, pertanto, di regola, ritenersi coincidenti.

Data: 1 Ottobre 2024
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICA – RILEVAZIONE DI IMPRONTE DENTARIE E ISPEZIONE DELLA CAVITÀ ORALE DEL PAZIENTE DA PARTE DI UN ODONTOTECNICO – CONFIGURABILITÀ DEL REATO.

Nella sentenza in commento (n. 17164/2024), la Corte di Cassazione penale ha chiarito che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell’ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l’art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.

Data: 23 Luglio 2024
RESPONSABILITÀ SANITARIA – DOMANDA RISARCITORIA PER LA MORTE DEL CONGIUNTO – ACCERTAMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLA VITA – ESCLUSIONE DEL VIZIO DI ULTRAPETIZIONE

Nell’ordinanza in commento (n. 8547/2024), la Suprema Corte ha sancito che in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non è viziata da ultrapetizione la decisione di merito che - in caso di domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto per una responsabilità sanitaria correlata a ritardo diagnostico -, accerta che il danno-evento determinato dall’errore medico non è costituito dal decesso, bensì dalla significativa riduzione della durata della vita della vittima, sempre che il giudizio di fatto compiuto nel merito non sia fondato su fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla parte con la domanda originaria.

Data: 14 Maggio 2024
AZIENDA SANITARIA LOCALE – DIRIGENZA SANITARIA – NULLITÀ DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA NOMINA DI NUOVO DIRETTORE GENERALE.

Nell’ordinanza in commento (n. 1895/2024), la Suprema Corte, in tema di dirigenza sanitaria, ha stabilito - per contrasto con l’art. 97, comma 2, Cost. - la nullità della clausola del contratto sottoscritto tra direttore sanitario e azienda sanitaria di scioglimento automatico del rapporto di lavoro nell’ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all’integrale risarcimento del danno e non soltanto al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l’art. 2237 (Recesso) c.c. in quanto incompatibile con l’art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992.

Data: 12 Marzo 2024
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL MEDICO – DANNO DA PERDITA ANTICIPATA DELLA VITA – TIPOLOGIA DI RISARCIBILITÀ CONFIGURABILE: IURE SUCCESSIONIS IN FAVORE DEGLI EREDI E/O IURE PROPRIO IN FAVORE DEI CONGIUNTI?

Nella sentenza in commento (n. 35998/2023), la Suprema Corte ha stabilito che in ragione della inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce - invocabile iure successionis dai suoi eredi -, potendo, invece configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile, dunque, iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa

Data: 6 Febbraio 2024
DECESSO DEL SOGGETTO EMOTRASFUSO PER DANNI DA TRASFUSIONE DI SANGUE INFETTO – AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI – PRESCRIZIONE

Nell’ordinanza in commento (n. 19568/2023), la Suprema Corte - chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità del Ministero della salute per i danni da trasfusione di sangue infetto - chiarisce che il diritto al risarcimento dei danni invocati dai congiunti “iure proprio”, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni dalla data della morte della vittima, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale.

Data: 5 Settembre 2023
SOTTOPOSIZIONE DI PAZIENTE AD INTERVENTO CHIRURGICO NON NECESSARIO – RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA E DEL MEDICO – AZIONE DI RIVALSA, MANLEVA E QUOTE DI RESPONSABILITÀ

Nell’ordinanza in commento (n. 17405/2023), la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia in materia di azione di rivalsa con riferimento al rapporto interno tra struttura ospedaliera e medico. La vicenda trae scaturigine dall’azione giudiziaria incardinata da un paziente nei confronti della struttura ospedaliera per essere stato sottoposto a una operazione chirurgica non necessaria; la struttura aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa del medico che aveva effettuato l’intervento che - a sua volta - aveva richiesto l’intervento della propria compagnia assicurativa. I Giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, riconosciuta la responsabilità del medico, lo condannavano a tenere indenne la clinica, statuendo l’obbligo dell’assicurazione di manleva nei confronti del sanitario. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Compagnia assicurativa, lamentando - tra gli altri motivi - l’erroneità della decisione per non aver considerato che la deducente aveva chiesto la limitazione della responsabilità del medico assicurato e la conseguente riduzione della percentuale di manleva, in virtù della sussistenza di una responsabilità per fatto proprio della clinica per l’operato professionale del medico.

Data: 1 Agosto 2023
ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA - ERRONEA LETTURA DA PARTE DEL MEDICO DELL’ESAME EFFETTUATO PER CARENZA DELLA NECESSARIA SPECIALIZZAZIONE - CONFIGURABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell’ordinanza in commento (n. 17410/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di attività medico-chirurgica, ha disposto che la responsabilità di leggere correttamente le immagini di un esame diagnostico incombe sul sanitario che lo esegue; pertanto, la carenza della necessaria specializzazione non può essere considerata un esimente di colpa. La vicenda in oggetto trae scaturigine dal decesso di una donna all’interno della struttura nosocomiale per sopravvenuta complicanza a seguito di un intervento chirurgico d’urgenza tardivo cui la stessa veniva sottoposta. Qualche giorno prima del decesso la donna si era recata al Pronto Soccorso con forti dolori addominali, ma dopo una breve visita veniva dimessa; il giorno successivo, permanendo i dolori, si rivolgeva per una visita specialistica al proprio ginecologo che, rilevata l’esistenza di una cisti, prescriveva altri esami; tuttavia, con l’intensificarsi dei dolori, il giorno successivo ancora si recava nuovamente al Pronto Soccorso, dove ne veniva disposto il ricovero d’urgenza

Data: 12 Luglio 2023
MEDICO CHE EFFETTUA PRESTAZIONI MEDICHE A PAGAMENTO IN REGIME PRIVATISTICO PRESSO L’OSPEDALE E/O AMBULATORI PRIVATI - INDENNITÀ DI ESCLUSIVA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI TRUFFA

Nella sentenza in commento (n. 19129/2023), la Corte di Cassazione penale ha confermato la configurabilità del reato di truffa per il medico che effettua prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso l’Ospedale e/o ambulatori privati e percepisce l’indennità di esclusiva dalla struttura ospedaliera. Nel caso che ci occupa, il medico, condannato in appello per il reato di truffa aggravata, per aver effettuato prestazioni mediche a pagamento in regime privatistico presso l’ospedale e in ambulatori privati, nonostante fosse legato alla A.S.L. locale da rapporto di esclusiva, percependone la relativa indennità, spiegava ricorso per cassazione.

Data: 28 Giugno 2023
RESPONSABILITÀ PER COLPA MEDICA - EVENTO LESIVO - CONCORSO TRA CONDOTTA DEL SANITARIO E PREGRESSA SITUAZIONE PATOLOGICA - NESSO DI CAUSALITÀ E ONERE PROBATORIO - INCERTEZZA SULLA MISURA DELL’APPORTO CONCAUSALE NATURALE - RESPONSABILITÀ

Nella sentenza in commento (n. 5632/2023), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di responsabilità medica, dispone che qualora nella produzione di un evento lesivo concorrano la pregressa situazione patologica del danneggiato (fatto naturale) e la condotta del sanitario, il paziente deve provare il nesso causale tra l’errato intervento del sanitario e l’evento dannoso, di contro il sanitario ha l’onere di dimostrare la natura assorbente della causa esterna. Tuttavia, nel caso di incertezza sull’apporto concausale naturale, la responsabilità delle conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va imputata all’autore della condotta umana.

Data: 26 Aprile 2023
CONSENSO INFORMATO - MODULO ALTERATO DAL MEDICO - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI FALSO MATERIALE IN ATTO PUBBLICO AGGRAVATO

Nella sentenza in commento (n. 4803/2023), la Corte sancisce che il medico che altera il modulo del consenso informato all’intervento chirurgico sottoscritto dal paziente commette il reato di falso materiale in atto pubblico aggravato. Nel caso che ci occupa, un medico, - condannato per il reato di falso materiale in atto pubblico aggravato ex art. 476 c.p. per aver apportato modifiche sull’atto di consenso informato successivamente alla sottoscrizione del paziente -, ricorreva in Cassazione avverso la decisione del giudice di seconde cure.

Data: 1 Marzo 2023
MANUALE DI PSICHIATRIA E DISAGIO NEI MINORI

Gentile Professionista, nel file in download troverà alcune immagini a colori già presenti nel testo.

Data: 8 Febbraio 2023
È RESPONSABILE IL MEDICO CHE PER PRIMO HA SOMMINISTRATO AL PAZIENTE ALLERGICO LA DOSE DEL FARMACO CONTENENTE LA MOLECOLA CHE HA PORTATO IL MEDESIMO ALL’ANAFILASSI

La tragica vicenda che ha condotto i Giudici del Palazzaccio alla pronuncia giurisprudenziale oggetto di odierna disamina si riferisce ad un evento accaduto nel lontano 2008, allorquando, precisamente il 25 novembre di tale anno, un paziente veniva ricoverato nella struttura ospedaliera, e, in previsione dell’intervento chirurgico a cui lo stesso doveva essere sottoposto, il caposala - presente alla visita dello specialista il quale constatava la grave allergia del paziente alla amoxicillina - prescriveva, come terapia profilattica per l'intervento, un medicinale contenente la molecola cui il paziente era allergico. Dappoi, in data 28 novembre 2008, iniziava la preparazione all'intervento del paziente, ma il suddetto veniva rinviato, di tal ché la prescrizione antibiotica subiva modifiche da parte di un altro medico, che sostituiva il farmaco prescritto dal medico precedente, contenente anch'esso amoxicillina.

Data: 10 Maggio 2022
GRAVA A CARICO DEL LAVORATORE CHE LAMENTI DI AVERE SUBITO, A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, UN DANNO ALLA SALUTE, L'ONERE DI PROVARE, OLTRE ALL'ESISTENZA DI TALE DANNO, LA NOCIVITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, NONCHÉ IL NESSO TRA L'UNA E L'ALTRA, E SOLO SE IL LAVORATORE ABBIA FORNITO TALE PROVA SUSSISTE PER IL DATORE DI LAVORO L'ONERE DI PROVARE DI AVERE ADOTTATO TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE PER IMPEDIRE IL VERIFICARSI DEL DANNO

Nella pronuncia oggetto di disamina la Suprema Corte si è occupata del ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, con la quale il giudice di II° grado aveva rigettato la domanda del medesimo, a seguito dell’espletamento di una nuova CTU. La controversia aveva, invero, avuto inizio innanzi al Tribunale di Sulmona innanzi al quale il lavoratore aveva citato in giudizio l’E. Distribuzione spa, di cui era stato dipendente per 33 anni, per fare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui derivanti dall’avere svolto mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all’esposizione a vibrazioni, a posture incongrue ed a eventi climatici senza che il datore di lavoro fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una corretta valutazione degli stessi ed impartisse la formazione specifica per prevenirli.

Data: 3 Maggio 2022
IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ MEDICA CONTRATTUALE, L'ATTORE È TENUTO A PROVARE - ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI - IL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE INTERCORRENTE TRA LA CONDOTTA DEL MEDICO E L'EVENTO DANNOSO

La vicenda da cui trae origine la pronuncia giurisprudenziale oggetto di odierna disamina concerne la fattispecie di aborto procurato da amniocentesi. Nello specifico, accadeva che una donna in stato di gravidanza si sottoponeva ad una amniocentesi eseguita da un medico che, in deroga a quanto previsto della letteratura medica in materia, eseguiva tre iniezioni consecutive nell'utero, provocando l'aborto del feto. Il Tribunale di Massa, accertato il provocato aborto da parte del medico, accoglieva la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla perdita del feto e per il danno biologico riportato dalla gestante. La Corte di Appello di Genova, adita in secondo grado di giudizio, riformava in parte le conclusioni a cui era pervenuto il Giudice di prime cure, sulla scorta del rilievo per cui, in primo luogo, la responsabilità del medico non poteva intendersi provata solo perché basata sulla testimonianza della madre della gestante presente al momento dell'amniocentesi. Infatti, secondo la Corte tale dichiarazione era da ritenersi del tutto inattendibile, atteso che non è consentita la presenza di persone estranee al personale sanitario nell'ambiente sterile in cui deve essere praticata l'amniocentesi e, in ogni caso, anche se la signora in questione avesse potuto assistere al di là di un divisorio, difficilmente avrebbe potuto vedere nel dettaglio la manovra.

Data: 19 Aprile 2022
RISPONDE PENALMENTE DEL REATO DI OMICIDIO COLPOSO IL MEDICO CHE LASCIA SOLA L'INFERMIERA DURANTE LA PROCEDURA DI TRASFUSIONE, TRAMITE LA QUALE VIENE SOMMINISTRATO AL PAZIENTE UN GRUPPO SANGUIGNO INCOMPATIBILE

La sentenza in esame prende spunto dalla condanna di un medico e di un'infermiera che erano stati condannati per aver cagionato il decesso di un paziente, stante la circostanza per la quale i medesimi, con colpa generica, non avessero osservato "la procedura trasfusionale prevista dal protocollo ospedaliero adottato dalla ASL, effettuando così una trasfusione per 15 minuti di 50 ml di sangue di tipo "A Rh positivo" al paziente con gruppo sanguigno "0 Rh positivo." Nel ricorso presentato innanzi alla S.C., in primo luogo, il medico ha rilevato come gli esami diagnostici eseguiti sul paziente nei giorni precedenti avessero delineato una situazione quasi totalmente compromessa, presentando possibilità di sopravvivenza pari a zero, di tal ché la trasfusione non poteva essere stata la causa del decesso.

Data: 8 Marzo 2022
LO SCUDO PENALE PER I SANITARI VACCINANTI E CURANTI

L’articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, ha escluso espressamente la responsabilità penale degli operatori sanitari somministratori quando l’uso del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2 conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. In sede di conversione è intervenuta la modifica integrativa con l’introduzione dell’art. 3-bis che, al comma 1, prevede che “durante lo stato di emergenza epidemiologica da covid- 19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave”. Mentre il successivo comma indica al giudice di tenere conto, nel valutare il grado di colpa, dei fattori che possono escluderne la gravità. La norma ha efficacia retroattiva trovando applicazione, quindi, anche per fatti commessi prima.

Data: 27 Luglio 2021
VITAMINA D: RIFLESSIONI ED APPROFONDIMENTI 2^ parte

Il calcitriolo attivando i recettori nucleari della vitamina D (VDR) permette a questi di legarsi ai recettori nucleari per i retinoidi (RXR), formando cosi un eterodimero. Quest’ultimo permette l’attivazione dei promotori di diversi geni, consentendo la trascrizione di ben 60 mRNA, che a livello ribosomiale traducono per proteine funzionali ubiquitarie o cellule – specifiche. VITAMINA D E METABOLISMO FOSFO – CALCICO La concentrazione sierica del calcio e del fosforo deve essere mantenuta costantemente entro limiti fisiologici per consentire una normale mineralizzazione dell’osso, senza determinare calcificazioni ectopiche dei tessuti lassi, specie a livello della parete arteriosa. La calcemia deve essere mantenuta tra 9 – 11mg/dL e la fosforemia tra 2,5 – 4,5mg/dL.

Data: 16 Marzo 2021

Richiamami

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