ABUSO ANTISISMICO - IRRILEVANZA DEL PARERE POSTUMO DEL GENIO CIVILE - LIMITI DELL’ART. 131-BIS C.P. - NESSUNA SANATORIA DEL REATO
Descrizione
Nella sentenza in commento (n. 2923/2026), la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di reati antisismici: il deposito tardivo del progetto strutturale e il parere favorevole postumo del Genio Civile non estinguono la contravvenzione prevista dagli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001. La pronuncia ha chiarito, inoltre, i rapporti tra disciplina antisismica e sanatoria edilizia, evidenziando come la violazione delle norme sismiche impedisca anche il perfezionarsi della “doppia conformità”.
Specifiche
Data:
11 Febbraio 2026
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