ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE SE LA CONVOCAZIONE IN ASSEMBLEA AVVIENE CON E-MAIL ORDINARIA
Descrizione
Il Tribunale di Sulmona, applicando l'art. 66 disp. att. c.c., ha disposto l’annullamento di una delibera assembleare, in considerazione del rilievo per cui una condomina non era stata convocata a mezzo pec - pur avendo comunicato il proprio indirizzo pec – avendo provveduto l’amministratore, di contro, a convocare l’assemblea con e-mail ordinaria. Al riguardo va detto che fino alla modifica della normativa condominiale nel 2012, la legge non prevedeva forme specifiche per l'invio dell’avviso/convocazione: all’amministratore era concesso di scegliere liberamente le modalità di trasmissione della convocazione assembleare, purchè fosse garantito il raggiungimento dello scopo (ovvero, informare per tempo il condomino della data e del luogo della riunione, nonché dei punti all'ordine del giorno).
Specifiche
Data:
3 Marzo 2021
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