BANCAROTTA FRAUDOLENTA - AMMINISTRATORE DI FATTO - CONCRETE FUNZIONI ESERCITATE - TRUFFA E BANCAROTTA DISTRATTIVA - CONDOTTE AUTONOME - NE BIS IN IDEM

Descrizione

    Nella sentenza in commento (n. 16264/2026), la Suprema Corte chiarisce che, in tema di bancarotta fraudolenta, la qualità di amministratore di fatto deve essere individuata sulla base delle concrete funzioni esercitate, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita, potendo concorrere nella realizzazione del reato anche l’amministratore di diritto. Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il delitto di truffa, relativo all’acquisizione della merce mediante artifici, e quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, derivante dalla successiva distrazione della medesima, qualora le condotte siano strutturalmente e cronologicamente autonome e integrino distinte violazioni di legge.

Specifiche

    Data: 9 Settembre 2026
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