BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE - L’AMMINISTRATORE DI DIRITTO C.D. “TESTA DI LEGNO” RISPONDE SOLO SE È PROVATA LA CONCRETA CONSAPEVOLEZZA DELL’IRREGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE
Descrizione
Nella sentenza in commento (n. 24884/2026), la Suprema Corte affronta il tema della responsabilità penale dell’amministratore meramente formale (c.d. testa di legno) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ribadendo che la mera accettazione della carica non è sufficiente a fondare la responsabilità penale, ma è necessario accertare in concreto l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie e distinguere correttamente tra le diverse ipotesi di bancarotta documentale previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (oggi art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). La sentenza evidenzia inoltre l’obbligo del giudice di motivare specificamente sulla sussistenza del dolo, soprattutto quando non residuano contestazioni di bancarotta patrimoniale.
Specifiche
Data:
15 Luglio 2026
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