CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DELL’AVVOCATO – ASSOGGETTAMENTO AL RITO EX ART. 14, D.LGS. N. 150/2011 ANCHE IN CASO DI CONTESTAZIONI SOLLEVATE DAL CLIENTE IN MERITO ALL’ESISTENZA DEL RAPPORTO E/O ALL’AN DEBEATUR

Descrizione

    Nel caso che ci occupa, un avvocato, - a mezzo ricorso ex art. 702-bis c.p.c. -, richiedeva la corresponsione dei propri compensi professionali a seguito dell’attività prestata in giudizio in favore dell’ente comunale. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e il Comune, parte soccombente, proponeva ricorso per cassazione sulle base di due motivi, cui l’avvocato resisteva con controricorso. Più dettagliatamente, l’ente ricorrente lamentava l’inapplicabilità al caso di specie della procedura prevista dall’art. 14, d.lgs. n. 150/2011, - avendo contestato la propria titolarità nel rapporto obbligatorio -, nonché la violazione della normativa in materia di interpretazione dei contratti. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze infondate. In maniera più esplicativa, la Corte precisa che le controversie ex art. 28 della legge n. 794/1942, vertenti sulla liquidazione degli onorari dell’avvocato, restano assoggettate al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche qualora il cliente abbia sollevato semplici contestazioni sull’esistenza del rapporto e/o sull’an debeatur, senza ampliarne l’oggetto, come nella fattispecie in esame in cui la controparte si era limitata a negare la titolarità passiva del rapporto oggetto di causa.

Specifiche

    Data: 1 Marzo 2022
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