ELEZIONE DI DOMICILIO NEL MUTUO FONDIARIO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA DEL PIGNORAMENTO PRESSO LA CASA COMUNALE SE PREVISTA DAL CONTRATTO

Descrizione

    Nell’ordinanza in commento (n. 20744/2026), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulla validità dell’elezione di domicilio contenuta nel contratto di mutuo fondiario ai fini della notificazione degli atti esecutivi. La Corte chiarisce che la clausola con cui il mutuatario elegge domicilio presso la Casa comunale è pienamente valida ed efficace anche nella fase esecutiva, sicché la notificazione del pignoramento effettuata ai sensi dell’art. 141 c.p.c. presso il domicilio eletto deve ritenersi rituale.

Specifiche

    Data: 29 Luglio 2026
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