FONDO PATRIMONIALE - REVOCA PER SOPRAVVENIENZA DI FIGLI - ESCLUSIONE DELLA NATURA DI DONAZIONE OBNUZIALE
Descrizione
Nell’ordinanza in commento (n. 1950/2026), la Suprema Corte affronta il tema della qualificazione giuridica della costituzione di un fondo patrimoniale con effetto traslativo, escludendone la riconducibilità alla donazione obnuziale ex art. 785 c.c. in assenza di un matrimonio futuro. La Suprema Corte afferma che, ove l’atto presenti natura di liberalità, ai sensi dell’art. 809 c.c., esso può essere soggetto a revocazione per sopravvenienza di figli, cassando la sentenza di merito che ne aveva negato la revocabilità.
Specifiche
Data:
4 Marzo 2026
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