I PERMESSI CONCESSI DALLA L. N. 104/92 PER DARE ASSISTENZA AL PARENTE DISABILE DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO PER TALE FINALITÀ, ATTESO CHE L’ESERCIZIO IMPROPRIO DEGLI STESSI VÌOLA I PRINCIPI DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL DATORE E DELL'ENTE ASSICURATIVO

Descrizione

    Nella vicenda processuale oggetto di disamina, si deve evidenziare come preliminarmente i giudici di primo grado e, dappoi, i giudici di secondo grado, abbiano confermato il licenziamento disciplinare di un dipendente, al netto di specifiche vicissitudini. Invero, accadeva che, a seguito di accertamento investigativo, il lavoratore che, per le giornate del 24 e 25 agosto 2017, aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della L. n. 104 del 1992 per assistere la madre, aveva esplicato attività del tutto incompatibili con l'assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l'abitazione della madre, convivente con il marito. A ciò si aggiungeva la fattispecie per la quale il cambio di residenza della madre presso l'abitazione del lavoratore non fosse mai stato comunicato a Poste Italiane s.p.a., se non dopo le dovute contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di svolgere i controlli.

Specifiche

    Data: 13 Luglio 2021
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