IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ MEDICA CONTRATTUALE, L'ATTORE È TENUTO A PROVARE - ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI - IL NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE INTERCORRENTE TRA LA CONDOTTA DEL MEDICO E L'EVENTO DANNOSO
Descrizione
La vicenda da cui trae origine la pronuncia giurisprudenziale oggetto di odierna disamina concerne la fattispecie di aborto procurato da amniocentesi. Nello specifico, accadeva che una donna in stato di gravidanza si sottoponeva ad una amniocentesi eseguita da un medico che, in deroga a quanto previsto della letteratura medica in materia, eseguiva tre iniezioni consecutive nell'utero, provocando l'aborto del feto. Il Tribunale di Massa, accertato il provocato aborto da parte del medico, accoglieva la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla perdita del feto e per il danno biologico riportato dalla gestante. La Corte di Appello di Genova, adita in secondo grado di giudizio, riformava in parte le conclusioni a cui era pervenuto il Giudice di prime cure, sulla scorta del rilievo per cui, in primo luogo, la responsabilità del medico non poteva intendersi provata solo perché basata sulla testimonianza della madre della gestante presente al momento dell'amniocentesi. Infatti, secondo la Corte tale dichiarazione era da ritenersi del tutto inattendibile, atteso che non è consentita la presenza di persone estranee al personale sanitario nell'ambiente sterile in cui deve essere praticata l'amniocentesi e, in ogni caso, anche se la signora in questione avesse potuto assistere al di là di un divisorio, difficilmente avrebbe potuto vedere nel dettaglio la manovra.
Specifiche
Data:
19 Aprile 2022
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