IN TEMA DI IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE, LA BASE IMPONIBILE DEVE ESSERE DETERMINATA SULLA SCORTA DEL VALORE VENALE DEL BENE, E NON DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AL CEDENTE. NON RILEVA LA CIRCOSTANZA CHE LA VENDITA DELL'IMMOBILE SIA ASSOGGETTATA AD IVA E NON AD IMPOSTA DI REGISTRO
Descrizione
La vicenda in esame prende spunto dalla pronuncia resa in primo grado dalla CTP di Roma, la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di liquidazione tramite il quale l'Ufficio aveva richiesto l'imposta ipotecaria e catastale, con sanzioni ed interessi, in relazione all'atto di compravendita avente ad oggetto un compendio immobiliare costituito da fabbricato e limitrofo terreno, con imposta commisurata ed accertata dall'Agenzia delle Entrate pari ad € 2.576.000,00 a fronte di quello dichiarato, pari ad € 595.579,00. Avverso detta pronuncia la società ricorrente adìva la CTR Lazio, la quale, in secondo grado di giudizio, accoglieva il ricorso proposto dalla società ricorrente avverso la sentenza resa dalla CTP di Roma.
Specifiche
Data:
5 Luglio 2022
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