IN TEMA DI IMPOSTE TRIBUTARIE E, NELLO SPECIFICO, PER QUANTO CONCERNE LA TARSU, L'ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DELLA DELIBERA COMUNALE DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER UN'ANNUALITÀ NON AVRÀ EFFICACIA CADUCANTE SULLE DELIBERE NON IMPUGNATE E MERAMENTE RIPETITIVE DEGLI ANNI SUCCESSIVI

Descrizione

    La vicenda de qua prende avvio dall’impugnazione di un avviso di accertamento in tema di TARSU relativa agli anni dal 2006 al 2011 avviato dal Club M.: nello specifico, il ricorrente rilevava, tra le altre motivazioni, l'assenza di una norma primaria che giustificasse la pretesa impositiva, la mancata considerazione della stagionalità dell'attività svolta, l'erronea determinazione della superficie tassabile, la parziale attivazione da parte del Comune del servizio di raccolta dei rifiuti, la conseguente necessità del club di avvalersi di una società per lo smaltimento e la illegittima applicazione di sanzioni e interessi. Va detto che il ricorso veniva respinto sia in primo che in secondo grado di giudizio, di tal ché il Club introitava ricorso per Cassazione ed il Comune di Pizzo resisteva con controricorso. Dei 4 motivi formulati da parte ricorrente nella propria doglianza, il secondo – accolto parzialmente dagli Ermellini – merita, in questa sede, una particolare disamina.

Specifiche

    Data: 12 Luglio 2022
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