INFORTUNISTICA STRADALE – VEICOLO NON ASSICURATO COINVOLTO NEL SINISTRO MA SENZA COLPA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI

Descrizione

    Con la sentenza n. 1179/2022, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di infortunistica stradale. Nel caso che ci occupa, il conducente di un motociclo - privo di copertura assicurativa - e il terzo trasportato avevano formulato richiesta di risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi tra il suddetto mezzo e una vettura, con responsabilità addebitabile unicamente al conducente di quest’ultima. Il giudice adito rigettava la domanda attorea, decisione confermata anche nel secondo grado di giudizio, atteso che riteneva quale condizione indefettibile per l’attivazione della procedura risarcitoria la copertura assicurativa del mezzo sul quale il danneggiato circolava. Tale decisione appare manifestamente irrazionale in quanto non aderente alla ratio della normativa in materia che si fonda in primis sulla tutela del danneggiato. Più nel dettaglio, esaminando sia l’art. 122 (obbligo di assicurazione dei veicoli a motore) che l’art. 144 (azione diretta del danneggiato) del Codice delle Assicurazioni (C.d.A.), - su cui si fonda la decisione del secondo grado di giudizio -, la Corte ne mette subito in evidenza la diversità dell’ambito di azione. Difatti, nel qual caso il legislatore avesse avuto intenzione di inibire al danneggiato l’esercizio dell’azione risarcitoria per mancanza di assicurazione sul veicolo sul quale circolava al momento del sinistro, avrebbe dovuto inserire espressamente tale sanzione nella relativa norma, stante l’importanza dell’interesse tutelato. Ed ancora, - dall’analisi della normativa della R.C.A., di quella unionale, nonché di quella costituzionale -, è evidente come, in caso di sinistro, si persegua, sempre e comunque, la massima tutela del danneggiato/vittima.

Specifiche

    Data: 5 Aprile 2022
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