L'ATTO CON CUI UNA SOCIETÀ DI LEASING ACQUISTA UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN CORSO DI COSTRUZIONE CONCEDENDOLO POI IN LOCAZIONE E RICEVENDO I CANONI DI LOCAZIONE QUALE CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE, PRESUPPONE CHE L'IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE SIA VERSATA IN MISURA PROPORZIONALE E NON FISSA

Descrizione

    Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di seguito riportata trae origine dalla vicenda che si va in questa sede a rappresentare. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello proposto dalla società R. s.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e concernente l'opposizione avverso tre distinti avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta ipotecaria e di quella catastale in misura proporzionale, stante il presupposto per il quale - a proprio dire - gli atti di trasferimento degli impianti fotovoltaici " in costruzione" alla società di leasing fossero soggetti all'imposta proporzionale, trattandosi di vendite di diritto di proprietà superficiaria attinenti a beni strumentali concessi in locazione finanziaria. La CTR lombarda confermava la pronuncia resa dai Giudici milanesi, reputando corretta l'applicazione della tassazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, affermando che gli impianti fotovoltaici, per loro natura, sono contemplabili quali beni strumentali nonostante, al momento della compravendita, risultino ancora in costruzione.

Specifiche

    Data: 28 Giugno 2022
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